Sanatoria parziale ammessa per opere in zona di rispetto cimiteriale (TAR Puglia n. 926 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In zona di rispetto cimiteriale, per gli immobili di risalente edificazione l’art. 338, ultimo comma, del R.D. n. 1265/1934 consente ampliamenti entro certi limiti, cambi di destinazione d’uso e interventi di ristrutturazione edilizia. Il diniego di sanatoria che non motivi sull’inapplicabilità di tali deroghe è affetto da difetto di istruttoria. La domanda di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 può riguardare anche una parte soltanto delle opere abusive scindibili, in applicazione del principio di economia procedimentale, non potendosi imporre la demolizione totale di opere che, parzialmente demolite, risultino conformi allo strumento urbanistico. Le contestazioni comunali generiche impongono il ricorso al soccorso istruttorio.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Bisceglie in relazione a opere realizzate in assenza di titolo abilitativo su un immobile di sua proprietà, di risalente edificazione, ubicato in zona di rispetto cimiteriale. Con successivi motivi aggiunti ha impugnato il diniego di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, opposto alla sua istanza di accertamento di conformità.
L’istanza era formulata come sanatoria parziale: il ricorrente chiedeva di conservare le due tettoie demolendo le chiusure laterali e di mutare la destinazione di un vano abusivo da residenziale a volume tecnico. La vicenda si colloca nella più generale questione della sanabilità delle opere abusive nell’area di rispetto del cimitero, già affrontata dal Comune con un piano di rigenerazione urbana mai portato a compimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’applicazione del principio della ragion liquida, esaminando prioritariamente i motivi aggiunti e quindi il diniego di sanatoria. Le argomentazioni comunali non superano lo scrutinio di legittimità.
Sul primo profilo, il Comune stesso riconosce che l’immobile è risalente. Ai sensi dell’art. 338, ultimo comma, del R.D. n. 1265/1934 sono consentiti ampliamenti entro certi limiti, cambi di destinazione e gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della legge n. 457/1978, tra cui la ristrutturazione edilizia. Il provvedimento non spiega perché tali deroghe non si applichino: la censura di difetto di istruttoria è accolta.
Sulla sanatoria parziale prevale il principio di economia procedimentale, che giustifica una sanatoria con prescrizioni. Contrasta con tale principio la demolizione totale di opere che, una volta parzialmente demolite, risulterebbero conformi allo strumento urbanistico. Il Collegio richiama la propria sentenza n. 611/23 sull’ammissibilità della domanda riferita a parte soltanto delle opere scindibili.
Quanto al secondo vano tecnico, la ristrutturazione può comportare la modifica della costruzione preesistente e sugli edifici in zona di rispetto sono ammessi i cambi di destinazione d’uso. Le residue contestazioni comunali sono generiche: l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
I motivi aggiunti sono accolti, con annullamento del diniego di sanatoria e obbligo di riedizione del procedimento secondo l’effetto conformativo della decisione. Il ricorso introduttivo è dichiarato improcedibile: in attesa delle determinazioni sull’istanza di sanatoria, l’efficacia dell’ordine di demolizione resta sospesa, secondo l’orientamento espresso da Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2990 del 02.04.2024. Le spese sono compensate in ragione dei precedenti negativi della Sezione sulla questione generale.
Nota della Redazione
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