Ottemperanza al giudicato e riparto dell’onere della prova sull’inadempimento (TAR Sicilia n. 3030 del 27.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore assolve l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. con la produzione del titolo esecutivo, del decreto di esecutorietà e della prova del decorso del termine dilatorio. Su tale base, incombe sull’amministrazione debitrice l’onere di allegare e provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di esecuzione. La mancata deduzione di una valida giustificazione dell’inadempimento impone al giudice amministrativo di ordinare l’integrale ottemperanza al giudicato e di nominare contestualmente il commissario ad acta. L’obbligo di esecuzione si estende alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Restano escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è frutto di una libera scelta del creditore.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo del 14.11.2023 il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro annualità, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 2.000,00, oltre accessori.

Il titolo era stato notificato, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. e nuovamente notificato ai fini dell’esecuzione. L’amministrazione aveva corrisposto solo le spese legali liquidate. Per questo la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inattività e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. La notificazione del titolo esecutivo e del decreto di esecutorietà, unitamente al superamento del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, integrano i presupposti processuali dell’ottemperanza.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha richiamato la regola dell’onere della prova dettata dall’art. 2697 c.c.: i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una decisione del giudice ordinario divenuta esecutoria, secondo quanto richiede l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Spettava quindi all’amministrazione provare l’inefficacia di quel titolo o il prodursi di condizioni ostative. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Da qui l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.

L’obbligo di esecuzione è stato esteso anche alle spese e ai diritti maturati dopo l’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione. Sono state invece escluse le spese di precetto: l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla sola scelta del creditore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio.

La nomina è senza compenso, perché l’incarico è affidato a un dirigente dello stesso Ministero e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Tribunale ha richiamato in proposito l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, e ha citato sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre oneri e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 647 c.p.c.

Tutte le 165 sentenze sull'art. 647 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *