Diniego di PAUR per parco eolico legittimo per mancata VINCA (TAR Campania n. 1000 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento autorizzatorio unico regionale non realizza un effetto sostitutivo pieno dei singoli titoli abilitativi, che conservano autonomia formale e sostanziale pur essendo ricompresi nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi. La decisione finale è assunta dall’amministrazione procedente sulle posizioni prevalenti delle amministrazioni partecipanti. Il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili non impone l’accoglimento dell’istanza di parte, dovendo coniugarsi con la tutela del bene ambiente. Quando il progetto, esterno alla Rete Natura 2000, presenti possibili incidenze significative su specie e habitat protetti, la valutazione di incidenza deve essere acquisita prima della conclusione del procedimento; la sua attivazione tardiva non è ammessa e l’iniziativa privata non può sostituirsi alle competenze dell’ente preposto.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale e di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per un impianto eolico di sei aerogeneratori nel territorio di un comune della provincia di Avellino e delle relative opere di connessione alla rete.
Il procedimento si è concluso con il diniego di PAUR adottato con decreto dirigenziale regionale, fondato sui pareri non favorevoli espressi in conferenza di servizi dalle amministrazioni statali e regionali e dal referente comunale. La società ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo profili procedimentali e di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione giuridica della conferenza di servizi ex art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, richiamando la giurisprudenza secondo cui il PAUR non sostituisce i diversi provvedimenti settoriali, ma li ricomprende nella determinazione conclusiva, della quale deve dare espressa menzione. L’autorità regionale, quindi, esercita funzioni di coordinamento ma non assume competenze autorizzative ulteriori rispetto a quelle proprie.
Sul primo motivo, il Collegio esclude il dedotto difetto istruttorio: dal verbale della seduta del 20 maggio 2025 emerge che i partecipanti hanno valutato le integrazioni trasmesse dalla società, giudicandole esaustive. Anche le osservazioni e controdeduzioni sono state discusse nella seduta conclusiva e non accolte, con conferma dei pareri precedentemente resi.
Quanto al principio delle posizioni prevalenti, il Collegio ne afferma la corretta applicazione: la decisione negativa si è formata su pareri unici e vincolanti dei rappresentanti regionali e statali e sul parere comunale, ponderando l’interesse pubblico alle fonti rinnovabili con la tutela ambientale. L’interesse generale alle fonti rinnovabili non coincide con l’interesse del privato alla propria iniziativa imprenditoriale e può essere soddisfatto anche da impianti già esistenti o in corso di autorizzazione.
Il Collegio esamina congiuntamente i motivi sul dissenso costruttivo, sul soccorso istruttorio e sul principio di precauzione. L’obbligo di dissenso costruttivo non impone di farsi carico delle modifiche progettuali, ma di fornire le coordinate per orientarsi tra le alternative praticabili. Le amministrazioni hanno indicato le criticità, in particolare la mancata attivazione della VINCA, che la ricorrente ha costantemente rifiutato di avviare.
Sul merito, dagli esiti del monitoraggio ante operam risultano numerosi sorvoli e contatti con rapaci, grandi migratori e chirotterofauna, specie di interesse comunitario legate alla ZPS più prossima, il cui piano di gestione annovera gli impianti eolici tra i fattori di minaccia. Si rendeva quindi necessario uno studio di incidenza, di livello screening o appropriato. L’attivazione tardiva della procedura sarebbe risultata incompatibile con gli obblighi di pubblicità previsti dalle linee guida regionali. Il parere della Soprintendenza, infine, è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa ed è sorretto da motivazione circostanziata, avendo rilevato l’interferenza diretta di componenti dell’impianto con beni culturali tutelati e la collocazione in fascia di rispetto. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.