Falso documentale e decadenza GSE dagli incentivi oltre il termine di autotutela (Cons. Stato n. 3261 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il GSE dispone la decadenza dagli incentivi per le violazioni rilevanti riscontrate nei controlli, secondo il potere vincolato di verifica previsto dall’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, oggi condizionato ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. In presenza di documentazione contraffatta a corredo della domanda, il termine annuale di autotutela è superabile ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, senza che occorra il previo giudicato penale, potendo l’amministrazione valutare autonomamente la falsità. La contraffazione degli elaborati tecnici non integra una violazione meramente formale, ma impedisce la verifica dei requisiti dell’impianto e giustifica il venir meno dell’intero regime incentivante. Resta ferma la restituzione delle sole somme effettivamente percepite, con valutazione delle eventuali duplicazioni in fase esecutiva.
Il Fatto
La società ottiene nel 2013 l’ammissione alle tariffe del Quinto conto energia per un impianto fotovoltaico di 12 kW installato su un manufatto industriale. La documentazione tecnica risulta redatta da un professionista. Nel 2018 un sequestro penale nell’ambito di indagini per falso e truffa aggravata riguarda anche gli elaborati di quell’impianto, recanti timbro e firma ritenuti apocrifi.
Dopo un sopralluogo del 2021 il GSE accerta la presenza, sulla stessa particella, di altri due impianti della medesima società già incentivati con il Quarto conto energia, e contesta un artato frazionamento. Con provvedimento del 4 dicembre 2024 dispone la decadenza dagli incentivi, richiamando l’Allegato 1 al D.M. 31 gennaio 2014, lett. a). Il TAR Lazio respinge il ricorso; la società appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude la sospensione in attesa del giudizio penale, in ragione dell’autonomia dell’istruttoria del GSE e dell’irrilevanza del giudicato ai fini del superamento del termine. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 1535 del 2024 e Sez. II, n. 2832 del 2024.
Il primo motivo, di nullità della sentenza per motivazione in parte riproduttiva di altre decisioni, è respinto: i vizi dedotti attengono alla motivazione e comportano solo la sua integrazione in appello, secondo l’effetto devolutivo, salvo i casi tassativi dell’art. 105 c.p.a.. Gli errori materiali lamentati, come la data di ammissione, sono irrilevanti.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo: il potere del GSE è di verifica e controllo, divenuto vincolato e subordinato ai presupposti dell’art. 21-nonies dopo la novella del 2020. La falsità consente l’intervento oltre il termine, anche senza sentenza penale definitiva. Nel caso concreto il GSE ha atteso la pronuncia di primo grado, espressione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Rileva altresì l’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, che esclude dagli incentivi chi ha fornito documenti non veritieri. L’interesse pubblico è in re ipsa, non essendo configurabile alcun affidamento sulla percezione di erogazioni non spettanti.
Quanto alla gravità, la contraffazione della documentazione tecnica è violazione rilevante e non formale, poiché impedisce il riscontro dei requisiti. La Corte conferma il rilievo dell’artato frazionamento, declinazione del divieto di abuso del diritto, e dell’art. 12, comma 3, D.M. 5 luglio 2012, che preclude l’accesso al Quinto conto energia agli impianti già ammessi ai precedenti decreti. Sulla tariffa omnicomprensiva, integrando la motivazione del TAR, osserva che la decadenza comporta la perdita dell’intero regime e non solo della quota premio.
La duplicazione dei titoli è rinviata alla fase esecutiva: la restituzione è atto dovuto e vincolato, ma la società dovrà restituire solo quanto effettivamente percepito e non già ottenuto dal GSE per lo stesso titolo. La condanna alle spese di primo grado non è abnorme; in appello il Collegio le compensa per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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