Noleggio con conducente: difetto di legittimazione del concorrente che non chiede l’autorizzazione (TAR Lombardia n. 1451 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione al ricorso presuppone la titolarità, in capo al ricorrente, di una posizione giuridica soggettiva qualificata e differenziata rispetto al quisque de populo, correlata al bene della vita inciso dall’esercizio del potere amministrativo. Tale condizione deve sussistere al momento della proposizione della domanda e persistere fino alla decisione, con accertamento pregiudiziale in ordine alla sua esistenza. Il concorrente che impugni autorizzazioni altrui per il servizio di noleggio con conducente non integra la legittimazione al ricorso per il solo fatto di svolgere attività di noleggio di imbarcazione da diporto, che è attività libera e non soggetta ad autorizzazione. Il difetto di legittimazione determina l’inammissibilità del ricorso, restando irrilevanti le censure di merito.

Il Fatto

Il Comune di Lenno, nel 2004, aveva rilasciato a una società di trasporto non di linea con natante l’autorizzazione n. 1 per l’esercizio dell’attività. Nel 2014 l’Unione dei Comuni della Tremezzina aveva rinnovato l’autorizzazione. Nel 2016 la società aveva depositato una SCIA di variazione della ragione sociale, con sostituzione del legale rappresentante e indicazione di un nuovo soggetto in possesso dei requisiti per l’attività di NCC.

Il SUAP comunale aveva respinto la SCIA con provvedimento del 1° agosto 2016. Nel novembre 2019, a seguito di istanza di revoca presentata da un operatore, il Comune ha adottato un provvedimento di autotutela con cui, senza revocare l’autorizzazione, ha annullato il diniego del 2016 e confermato il titolo originario. L’operatore ha impugnato quegli atti davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno. La società controinteressata e il Comune hanno eccepito in via preliminare il difetto di legittimazione ad agire e l’irricevibilità per tardività.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di carenza di legittimazione, ritenendola logicamente prioritaria. Richiamando l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2014, il TAR distingue il titolo dell’azione, l’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e la legittimazione attiva e passiva. La legittimazione al ricorso richiede l’astratta titolarità di una situazione giuridica soggettiva che differenzi il ricorrente dagli altri consociati.

La giurisdizione amministrativa, osserva il Tribunale richiamando l’Adunanza plenaria n. 4 del 2011, non è preordinata a sindacare la generale legittimità dell’operato pubblico, ma a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente correlata a un bene della vita coinvolto nell’esercizio del potere. Da qui la necessità di un accertamento pregiudiziale sulla posizione qualificata, salve le ipotesi eccezionali di azioni popolari, non ricorrenti nella specie.

Nel caso concreto il Collegio accoglie l’eccezione. Non risulta che il ricorrente abbia mai richiesto l’autorizzazione per l’esercizio del trasporto non di linea con natante, né prima né dopo l’emanazione degli atti impugnati. La tesi difensiva della memoria di replica — secondo cui il ricorso mirerebbe a garantire l’accesso a un mercato limitato agli operatori in possesso dei requisiti — resta sfornita di prova sul numero, eventualmente contingentato, delle autorizzazioni rilasciate e sull’effetto utile dell’annullamento. In udienza il difensore ha ammesso di non avere elementi certi sulla possibilità per il Comune di rilasciare nuove licenze.

Il TAR rileva inoltre che l’impresa individuale del ricorrente svolge attività di noleggio di imbarcazione da diporto, attività libera e non soggetta ad autorizzazione, mentre gli atti gravati riguardano il servizio di noleggio con conducente, soggetto ad autorizzazioni comunali, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. II, n. 2569 del 2021; sez. V, n. 1703 del 2021; sez. V, n. 816 del 2021; sez. V, n. 5481 del 2020).

Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione ad agire. Le spese, liquidate in 3.000,00 euro complessivi, seguono la soccombenza e sono poste per metà a carico di ciascuna delle due parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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