Il diniego di permesso di costruire sorretto da una sola motivazione legittima (TAR Sicilia n. 3435 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, ai fini della legittimità in sede giurisdizionale è sufficiente la validità di una sola delle ragioni espresse. Il rigetto delle censure rivolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame delle doglianze relative alle altre, con assorbimento delle stesse. Il giudice amministrativo può quindi respingere il ricorso sulla sola base del motivo ritenuto fondato, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame. La conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori censure. Il principio opera anche quando la ragione ritenuta legittima attenga all’assenza dei presupposti documentali del titolo edilizio, a prescindere dalla questione dell’edificabilità dell’area.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un lotto di terreno nel Comune di Milazzo, ha chiesto il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato a due elevazioni. Dopo uno scambio endoprocedimentale, il Dirigente del settore ambiente e territorio ha negato il titolo con un’ordinanza fondata su tre rilievi: l’appartenenza del terreno alla zona urbanistica CT2, per la quale il PRG prevede un piano particolareggiato e ammette solo interventi conservativi; la carenza dell’attestazione di pagamento delle competenze tecniche e del modulo per il contributo sul costo di costruzione; la mancanza del corredo documentario necessario per il parere della Soprintendenza, in ragione del vincolo paesistico.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la decadenza del vincolo urbanistico per decorso del termine decennale senza adozione dello strumento attuativo e il difetto di competenza del funzionario comunale sulle valutazioni di tutela paesaggistica. L’amministrazione si è costituita chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato per primo il motivo relativo al difetto di competenza. È risultato incontroverso che il ricorrente non abbia prodotto la relazione paesaggistica e gli eventuali grafici allegati, necessari per il parere della Soprintendenza, necessità anch’essa non contestata. La mancanza era stata segnalata dal Comune con la comunicazione di preavviso di rigetto del 7 dicembre 2020, senza che il ricorrente abbia integrato il compendio documentale.

Da qui la conclusione del Collegio: in mancanza della documentazione, l’amministrazione era impossibilitata a concedere il permesso di costruire, indipendentemente dalla questione dell’edificabilità dell’area. Il funzionario che ha rilevato le mancanze non ha esondato i limiti delle competenze comunali, essendosi limitato a riscontrare l’assenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio. Il motivo è quindi infondato.

Acquisito tale esito, il Tribunale ha applicato l’insegnamento sull’atto plurimotivato richiamando Cons. Stato, Sez. V, 2 settembre 2024, n. 7340. Per sorreggere in sede giurisdizionale un provvedimento plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse; il rigetto delle doglianze svolte contro una di esse rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti dell’atto. Il giudice che ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi posti a base del provvedimento, idoneo di per sé a sostenerne e comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso su quella sola base, con assorbimento delle censure dedotte avverso gli altri capi, indipendentemente dall’ordine degli stessi nel gravame. La conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle ulteriori doglianze.

Il Collegio ha quindi rigettato il ricorso, senza scrutinare la questione della decadenza del vincolo urbanistico, rimasta assorbita. Le spese di lite sono state regolate secondo il principio della soccombenza, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore del Comune nella misura liquidata in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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