Silenzio sulla sanatoria edilizia è rigetto tacito e non difetto di motivazione (TAR Sicilia n. 3436 del 21.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza di accertamento di conformità di cui all’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 integra un silenzio significativo di reiezione, non un silenzio rifiuto. Decorso il termine di sessanta giorni si forma il diniego tacito, impugnabile nel termine decadenziale di sessanta giorni alla stregua di un ordinario provvedimento. In quanto tacito, l’atto è strutturalmente privo di motivazione: non è censurabile per difetto di motivazione o di istruttoria, ma per il suo contenuto di rigetto. Grava sul richiedente l’onere di provare la doppia conformità dell’opera agli strumenti urbanistici, valutata al momento della costruzione e a quello della presentazione dell’istanza.
Il Fatto
La proprietaria di immobili siti nel territorio comunale impugna il diniego formatosi per silentium sull’istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’istanza seguiva un’ordinanza comunale che aveva ingiunto la demolizione di un manufatto abusivo, un terrazzino in cemento armato realizzato in aderenza al fabbricato principale.
La ricorrente deduce la falsa applicazione della disciplina sulla sanatoria e l’eccesso di potere, lamentando di non aver potuto comprendere, per effetto del silenzio, se il rigetto dipendesse dal difetto di conformità al momento della costruzione o a quello della domanda. Con un secondo motivo contesta l’ordinanza di demolizione, assumendo che l’esecuzione comprometterebbe la stabilità dell’edificio adiacente. Il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la natura del silenzio. Nel sistema degli artt. 2 e 3 l. n. 241/1990, il contegno dell’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità non è un silenzio-rifiuto, ma un atto tacito di reiezione. Decorso il termine di sessanta giorni si forma quindi un diniego impugnabile nel termine decadenziale di sessanta giorni, come qualsiasi provvedimento espresso.
Da questa qualificazione discende la conseguenza processuale decisiva. Il diniego tacito è per definizione privo di motivazione: non può essere censurato per difetto di motivazione o di istruttoria, ma solo per il suo contenuto di rigetto. Il richiamo è al precedente TAR Campania – Napoli, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 4000. La doglianza della ricorrente sull’opacità delle ragioni del diniego è quindi strutturalmente inidonea a inficiare l’atto.
Su questa base il Tribunale enuclea l’onere probatorio a carico dell’istante. Per contestare il diniego di sanatoria occorre dimostrare la conformità dell’immobile agli strumenti urbanistici vigenti tanto al momento della costruzione quanto a quello del deposito dell’istanza. Nel caso concreto tale prova non risulta assolta, con conseguente infondatezza del primo motivo.
Quanto al secondo motivo, la sentenza ribadisce un indirizzo consolidato: l’impossibilità di eseguire l’ordinanza di demolizione non costituisce vizio di legittimità del provvedimento (TAR Sicilia – Catania, Sez. II, 18 marzo 2019, n. 578). La valutazione sulle condizioni che impediscono l’esecuzione appartiene alla fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine ablatorio (Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169; Id., 29 novembre 2017, n. 5585). Il ricorso è pertanto rigettato nel suo complesso, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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