Convenzioni urbanistiche e fallimento, il curatore non può sciogliersi (TAR Lombardia n. 3086 del 11.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le convenzioni urbanistiche costituiscono accordi sostitutivi del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/1990 e sono preordinate alla cura dell’interesse pubblico al corretto assetto del territorio. Esse non danno luogo a un rapporto sinallagmatico tra le parti, ma a obbligazioni propter rem che seguono la titolarità del bene e sono opponibili agli aventi causa. Ne deriva che il curatore fallimentare non può invocare l’art. 72 del R.D. n. 267/1942 per sciogliersi dalla convenzione stipulata dalla società fallita: la tutela del ceto creditorio non può prevalere sull’interesse pubblico. Il vincolo di destinazione d’uso conserva efficacia nei limiti del termine legale decennale, non derogabile per accordo, mentre il diritto di credito dell’Amministrazione è soggetto all’ordinaria prescrizione.

Il Fatto

Una società aveva acquistato aree in Milano destinate a residenze universitarie. Seguivano un atto unilaterale d’obbligo verso la Regione, una convenzione del 25.06.2007 per la gestione venticinquennale degli alloggi e la convenzione urbanistica del 26.06.2007 con il Comune, con un contributo regionale di € 1.140.000,00 e un vincolo di destinazione ventennale trascritto nei registri immobiliari.

I lavori non venivano ultimati nei termini. La Regione dichiarava la decadenza e ingiungeva la restituzione. Sopraggiungeva il fallimento della società. Il curatore comunicava lo scioglimento dalle convenzioni ex art. 72 del R.D. n. 267/1942; la Regione replicava con la nota del 25.10.2018, che dichiarava l’ultrattività del vincolo e l’esistenza di un onere reale a carico dei futuri acquirenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il nesso funzionale tra atto d’obbligo, convenzione regionale e convenzione urbanistica. La Regione può pretendere l’attuazione in forma specifica dell’intervento, essendo parte del rapporto trilaterale privato-Comune-Regione.

Quanto alla natura della convenzione, il TAR aderisce all’orientamento per cui le convenzioni di lottizzazione rientrano tra i contratti ad oggetto pubblico: gli obblighi del privato sono atti dovuti e si configurano come obbligazioni propter rem che seguono la titolarità del bene. Richiama Corte costituzionale n. 179 del 2016 e Cass. n. 16533 del 2018, oltre a Cons. Stato n. 1952 del 2024 e n. 6282 del 2019.

Il vincolo resta valido: la proroga triennale ex legge n. 98/2013 aveva spostato al 2020 il termine decennale, e i PGT succedutisi non hanno superato l’assetto convenzionale. Il Collegio precisa però che la Regione non può configurare un onere reale perpetuo: deve esercitare in giudizio il diritto di credito entro il termine di prescrizione decennale. Il termine decennale del piano è inderogabile, e pattuizioni diverse sono nulle e sostituite ex art. 1339 cod. civ.

Sul motivo subordinato, il TAR esclude l’applicabilità dell’art. 72 della legge fallimentare alle convenzioni urbanistiche. La ratio derogatoria della norma non può essere enfatizzata fino a dare posizione prevalente alla massa creditoria sull’interesse pubblico, pena una gerarchia di valori priva di fondamento normativo. Richiama Cons. Stato n. 4251 del 2018, n. 1580 del 2022 e Cass. Sez. Un. n. 33944 del 2023. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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