Variante urbanistica e proroga dei termini di lavori bloccata dal piano paesaggistico (C.G.A.R.S. n. 548 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le misure di salvaguardia connesse all’adozione del piano paesaggistico prevalgono sullo strumento urbanistico comunale e precludono l’adozione di varianti di minor tutela nelle aree conformate. La proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori prevista dall’art. 86 l. reg. Sicilia n. 8/2018 presuppone la previa formazione dei titoli abilitativi e opera solo se questi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. Il diniego comunale che si fondi sul piano paesaggistico adottato è legittimo e non richiede l’esercizio del potere sostitutivo regionale, essendosi già espressa l’amministrazione competente. La restituzione al SUAP della proposta di delibera consiliare costituisce atto interno e non provvedimento definitivo, con conseguente insussistenza di un procedimento di annullamento d’ufficio.

Il Fatto

La società appellante aveva presentato nel 2009 istanza per la ristrutturazione di un baglio e la realizzazione di un complesso turistico-recettivo in variante urbanistica. Il progetto era stato approvato in Conferenza di Servizi nel febbraio 2011 e recepito dal Consiglio comunale con delibere del 2011, cui aveva fatto seguito una proroga deliberata nel 2014. Sopravvenuta la l. reg. n. 8/2018, la società aveva chiesto al Comune la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori, istanza respinta con provvedimento del maggio 2018.

La società aveva quindi sollecitato l’intervento sostitutivo regionale ai sensi dell’art. 27 l. reg. n. 71/1978. L’amministrazione regionale aveva escluso l’ammissibilità della richiesta, qualificando la questione come edilizia e non urbanistica, mentre il Comune aveva rappresentato il ritiro della proposta di delibera di proroga. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 2753/2022, aveva dichiarato il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, osserva che il rigetto dell’istanza di proroga del maggio 2018 non era stato tempestivamente impugnato e che l’istante non aveva attivato gli strumenti di accesso e tutela conseguenti. Ne deriva il venir meno delle censure sul mancato esercizio del potere sostitutivo regionale, essendosi comunque pronunciato l’ente competente.

Quanto alla proposta di delibera consiliare e alla sua restituzione al SUAP, la Corte condivide la qualificazione del primo giudice: si tratta di atti interni, passaggi delle interlocuzioni tra uffici comunali funzionali alle deliberazioni dell’organo consiliare in materia urbanistica. Non essendo ancora intervenuto un atto favorevole all’interessato, non è ipotizzabile un procedimento di annullamento d’ufficio né le garanzie procedimentali invocate.

Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra piano paesaggistico e pianificazione urbanistica. La Corte rileva che il decreto regionale del 2016, pur rettificato nel giugno 2017, non degrada a mero atto endoprocedimentale. L’art. 86 l. reg. n. 8/2018 ancorava la proroga alla precedente formazione dei titoli abilitativi e alla condizione che questi non fossero in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati al momento della comunicazione. Nella specie il piano individua l’area con livello di tutela 2 e vieta le attività che comportino varianti agli strumenti urbanistici.

Le misure di salvaguardia e le indicazioni di tutela sono pertanto applicabili, precludendo una variante di minor tutela. Il piano paesistico costituisce strumento di attuazione del contenuto precettivo del vincolo, individuando incompatibilità e criteri di valutazione, e condiziona in negativo la successiva pianificazione. Prevale non tanto per le sue prescrizioni quanto per gli interessi di tutela garantiti, e ai sensi dell’art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42/2004 gli strumenti urbanistici comunali non possono contemplare condizioni peggiorative (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2019, n. 4778). Il primo giudice non poteva esimersi dal considerare il piano, né l’appellante ha allegato elementi idonei a suffragare la compatibilità del progetto. Le spese di lite sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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