Porto d’armi, diniego al figlio per frequentazioni del genitore illecite (TAR Calabria n. 1762 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego della licenza di porto d’armi per uso sportivo non può fondarsi sul solo rapporto di parentela con soggetti pregiudicati. L’amministrazione deve svolgere una congrua istruttoria e darne conto in motivazione, accertando le concrete circostanze che qualificano il rapporto, in primo luogo la convivenza o l’abituale frequentazione, e dimostrando la capacità o anche solo la possibilità che il contesto familiare incida sul modus agendi del richiedente. Il contesto familiare assume rilievo solo se questa incidenza è dimostrata. La valutazione del rischio di abuso delle armi, pur legittimamente probabilistico, non può risolversi in un automatismo presuntivo. Il provvedimento che ometta tale verifica è illegittimo per carenza di istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato alla Questura di Cosenza, Commissariato di P.S. Corigliano-Rossano, istanza di licenza di porto di fucile per uso sportivo. A seguito di un’informativa dei Carabinieri del 2.5.2021, l’amministrazione comunicava un preavviso di diniego, rilevando elementi ostativi. Le memorie e i documenti depositati il 17.2.2023 venivano giudicati non esaustivi.

Con provvedimento del 21.2.2023, notificato il 22.2.2023, la Questura negava il rilascio ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, valorizzando le frequentazioni del genitore del ricorrente con soggetti della criminalità locale e il conseguente venir meno dei presupposti di affidabilità. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Calabria, contestando il carattere presuntivo del ragionamento e la mancanza di elementi a lui personalmente riferibili. L’istanza cautelare era respinta per carenza di periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riconosce anzitutto che il provvedimento è legittimamente motivato per relationem, non risultando che al ricorrente sia stato negato l’accesso agli atti del procedimento. Supera quindi il primo possibile profilo di censura.

Nel merito, il TAR ammette che le frequentazioni controindicate del genitore potrebbero astrattamente giustificare il diniego, richiamando la giurisprudenza secondo cui nella nozione di abuso delle armi rientra anche l’ipotesi in cui i parenti pregiudicati possano ottenere dal congiunto la disponibilità delle armi, anche contro la sua volontà (TAR Sicilia, Palermo, n. 2319 del 2021).

Il provvedimento resta però censurabile sotto il profilo della carenza di istruttoria, con riferimento ai rapporti in concreto esistenti tra il ricorrente e il genitore. La giurisprudenza citata (TAR Sicilia, Catania, n. 3779 del 2025; TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 436 del 2026) esige che il contesto familiare assuma rilievo solo se è dimostrata la capacità o la possibilità di incidenza sul comportamento del destinatario dell’atto, e che l’attendibilità dell’inferenza dipenda dalle concrete circostanze del rapporto di parentela, in particolare convivenza o abituale frequentazione. L’amministrazione non può denegare il permesso limitandosi ad addurre il solo rapporto di parentela con pregiudicati.

Nella specie, dal provvedimento e dall’unica informativa versata in atti non emerge alcun elemento in termini di effettiva convivenza o di altri indizi da cui desumere rapporti concreti tra ricorrente e genitore, tali da far presumere il rischio di improprio utilizzo delle armi. Il ricorrente ha invece fornito un utile principio di prova contrario, costituito dal certificato di residenza storico dal quale risulta che il proprio nucleo familiare non comprendeva il padre, elemento non neutralizzato dalle difese dell’amministrazione.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e salvezza della riedizione del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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