Diniego rinnovo permesso soggiorno impone valutazione titolo diverso (TAR Toscana n. 1581 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio non esaurisce il potere dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, l’autorità di pubblica sicurezza deve verificare, anche d’ufficio, se sussistano i requisiti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, e in particolare del permesso per ricerca di occupazione dopo il completamento degli studi. L’omessa valutazione integra violazione di legge, difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella concessione del titolo: la domanda di condanna è inammissibile ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., ma il diniego va annullato con obbligo di nuova pronuncia.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino indiano, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio e conseguiva presso un istituto di design il diploma di master in Graphic Design. Nel gennaio 2020 presentava istanza di rinnovo del titolo. La Questura respingeva la richiesta nel novembre 2023, rilevando che lo studente, in sede di fotosegnalamento, non aveva prodotto la documentazione attestante la copertura sanitaria e l’iscrizione all’anno accademico successivo, e che si era ripresentato solo dopo due anni senza integrare la carenza documentale.

Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Sosteneva in particolare che la propria reale volontà fosse quella di ottenere il permesso per la ricerca di occupazione dopo il completamento degli studi, e che l’amministrazione avrebbe dovuto valutare tale possibilità. L’amministrazione si costituiva resistendo. La domanda cautelare era accolta con ordinanza istruttoria della sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la censura relativa alla mancata traduzione del provvedimento in una lingua nota allo straniero, giudicandola infondata. La relata di notifica attestava che la parte era in grado di comprendere la lingua italiana, e la permanenza in Italia dal 2019 rendeva inverosimile l’asserita ignoranza. La giurisprudenza amministrativa richiamata — TAR Lazio n. 21736 del 2024 e TAR Umbria n. 763 del 2024 — conferma che l’omessa traduzione non inficia la validità dell’atto, potendo al più rilevare ai fini della rimessione in termini. Nel caso concreto il ricorso era stato proposto tempestivamente, con conseguente irrilevanza del vizio.

Passando agli altri motivi, esaminati congiuntamente, il TAR rileva che il ricorrente aveva chiesto un permesso per la prosecuzione degli studi pur non essendo più iscritto ad alcun corso. Ciò non consentiva il rinnovo di quel titolo. Tuttavia, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso permesso di soggiorno, in applicazione dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998.

La Questura si era invece limitata a respingere l’istanza per ragioni di studio, senza considerare che il richiedente aveva comunicato di aver conseguito il master e senza vagliare, in sede procedimentale e nel contraddittorio, la possibilità di concedere il titolo previsto per chi completa la formazione in Italia, o altro titolo. Tale omissione integra difetto di istruttoria e di motivazione, oltre alla violazione della norma richiamata. Il Collegio richiama sul punto TAR Sardegna n. 102 del 2012, secondo cui l’autorità di pubblica sicurezza deve verificare la sussistenza dei requisiti per un differente titolo prima di rigettare l’istanza.

Resta però la necessità di ulteriore attività istruttoria, non essendosi l’amministrazione espressa in sede procedimentale. Per questa ragione, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a., il giudice non può pronunciarsi sulla spettanza del titolo per ricerca di occupazione né di altro permesso: la domanda di condanna è inammissibile. Il ricorso va pertanto in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi nuovamente sull’istanza. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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