Terzo condono in zona vincolata e incompetenza della Soprintendenza all’ordine di ripristino (TAR Sicilia n. 2767 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, le opere abusive sono sanabili ai sensi del terzo condono solo se ricorrono congiuntamente le condizioni dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. Il diniego di sanatoria e l’ordine di riduzione in pristino costituiscono atti vincolati, per i quali non occorre specifica valutazione dell’interesse pubblico né comunicazione di avvio del procedimento, essendo sufficiente l’indicazione degli abusi. Nel procedimento di condono la Soprintendenza esprime un parere vincolante ma non adotta l’ordine di demolizione, che resta di competenza del Comune; l’atto dell’autorità di tutela è pertanto annullabile nella parte in cui impone la riduzione in pristino.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile nel territorio di Milazzo, ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha negato il parere paesaggistico sulla domanda di concessione in sanatoria ex art. 32, comma 43, legge n. 326/2003 e ha contestualmente ordinato la riduzione in pristino. L’immobile era stato assentito con concessioni risalenti e successivi ampliamenti, mentre l’istanza di condono era stata presentata nel 1995.
Il provvedimento richiamava la circolare assessoriale che esclude la sanabilità degli abusi comportanti nuovi volumi o superfici in zona vincolata, ed era adottato senza contraddittorio procedimentale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il difetto di motivazione e di istruttoria, l’inapplicabilità retroattiva della circolare e l’incompetenza della Soprintendenza quanto all’ordine ripristinatorio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, in forza dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, in area vincolata la sanatoria è possibile solo al ricorrere congiunto delle quattro condizioni indicate: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, minore rilevanza dell’illecito e parere favorevole dell’autorità preposta. Il principio vale anche in ambito regionale, in virtù del recepimento operato dalla normativa siciliana.
Quanto al dedotto vizio procedimentale, la Sezione osserva che il provvedimento era interamente vincolato, venendo in rilievo la creazione di nuovi volumi e superfici paesaggisticamente intesi. In materia di repressione degli abusi, quando vengono in rilievo atti vincolati, non si richiede alcuna comparazione con l’interesse privato, né un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva. Ne consegue la superfluità della comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, non essendo configurabile un utile apporto partecipativo.
Il Collegio esclude altresì l’impropria applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, poiché il procedimento di condono non si era concluso. Quanto alla dedotta irrilevanza di talune opere minori, si richiama il principio per cui, se le opere abusive sono tra loro connesse e danno luogo a un intervento unitario, si deve procedere al ripristino integrale ovvero presentare istanza riferita al complessivo intervento, senza distinguere tra porzioni sanabili e opere di edilizia libera.
Merita invece accoglimento il rilievo sull’incompetenza della Soprintendenza in ordine all’ordine di riduzione in pristino. Il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spettano anche i provvedimenti repressivi; le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono al solo fine di esprimere un parere vincolante. I poteri repressivi in materia paesaggistica sono disciplinati dagli artt. 160 e seguenti, 167 e 168 d.lgs. n. 42/2004 e dagli artt. 33 e 35 d.P.R. n. 380/2001, mentre nel condono definito con diniego l’ordine di demolizione resta di competenza comunale ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Il ricorso è pertanto rigettato, con annullamento parziale del provvedimento limitatamente alla statuizione di riduzione in pristino. Le spese sono compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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