Carenza sopravvenuta di interesse e soccombenza virtuale nel giudizio disciplinare militare (TAR Trentino-Alto Adige n. 253 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso un provvedimento disciplinare di stato deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’atto impugnato ha esaurito i propri effetti per il decorso del termine finale in esso previsto e il ricorrente non abbia dedotto alcunché sulla persistenza dell’interesse a una decisione di merito, né manifestato un interesse risarcitorio nei termini dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022. La declaratoria di improcedibilità non impedisce al giudice di valutare la fondatezza dei motivi ai fini della soccombenza virtuale, ex artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., e della conseguente statuizione sulle spese. La regola della pregiudiziale penale di cui all’art. 1393 del d.lgs. n. 66/2010 non opera in assenza di conflitto di interessi con l’amministrazione e di complessità nella valutazione dei fatti ascritti.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente, ha impugnato il provvedimento con cui è stato sospeso disciplinarmente dall’impiego ai sensi dell’art. 1357, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010, con contestuale sospensione dalle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza ex art. 179-bis, comma 1, del medesimo decreto, oltre alla detrazione di anzianità. La misura è stata adottata a seguito di denuncia all’Autorità Giudiziaria per una condotta oggetto di contestazione.
Il ricorrente ha dedotto la mancata applicazione della pregiudiziale penale ex art. 1393 C.O.M., la perenzione della potestà disciplinare per violazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 1392 C.O.M., il difetto di istruttoria e l’omessa notifica della relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente, con violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990. Il Ministero della Difesa si è costituito contestando ogni doglianza. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 52 del 14.5.2025 per difetto di fumus boni iuris; l’appello è stato respinto dal Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2217 del 20.6.2025 per difetto di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica il Collegio ha prospettato alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione dell’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il provvedimento impugnato esaurito i propri effetti. Il Tribunale ha posto tale rilievo a fondamento della decisione.
Il percorso argomentativo muove da un dato oggettivo: la sospensione disciplinare era stata irrogata per un termine determinato, ormai decorso. La cessazione dell’efficacia dell’atto elimina l’utilità di una pronuncia di annullamento. La parte ricorrente non ha dedotto alcunché sulla persistenza del proprio interesse, né ha prospettato un interesse risarcitorio secondo i criteri fissati dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 13 luglio 2022.
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.. Il Collegio ha tuttavia proceduto all’accertamento della soccombenza virtuale, funzionale alla statuizione sulle spese, rilevando che l’infondatezza del secondo motivo emerge dalla motivazione dell’ordinanza cautelare n. 52 del 14.5.2025.
Quanto ai restanti motivi, il Tribunale ha escluso l’operatività della pregiudiziale penale: non sussiste alcun conflitto di interessi con l’amministrazione resistente, né alcuna complessità nella valutazione dei fatti, poiché la duplice falsa dichiarazione in sede concorsuale non è stata contestata dal ricorrente, che si è limitato a contraddire un diverso profilo. Il Collegio ha inoltre escluso l’impedimento alla partecipazione procedimentale, risultando acquisite agli atti le memorie difensive del ricorrente.
Accertata la soccombenza virtuale, le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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