L’assistenza LIS non può essere ridotta per esigenze di bilancio (Cons. Stato n. 5094 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il Piano Educativo Individualizzato non costituisce, di regola, un vincolo giuridico assoluto per il Comune, che può contemperare le esigenze educative del disabile con i limiti delle risorse finanziarie disponibili. Tale discrezionalità, tuttavia, si riduce fino a marginalizzarsi quando la riduzione delle ore di assistenza specialistica non comprime la proficuità dell’intervento, ma ne azzera del tutto l’utilità, precludendo l’accesso stesso all’istruzione. In tal caso il diritto fondamentale all’istruzione e all’inclusione del disabile prevale sull’autonomia finanziaria dell’ente locale, che non può fungere da limite alla tutela del diritto, ma ne costituisce lo strumento di attuazione. Il PEI può essere disatteso solo se manifestamente irragionevole o in presenza di circostanze eccezionali che impongano di destinare risorse a bisogni di pari rilievo, non altrimenti fronteggiabili.
Il Fatto
Due minori affetti da sordità pre-linguale, iscritti alla scuola primaria e bisognosi di assistenza alla comunicazione in Lingua dei Segni italiana, avevano ottenuto dal Comune l’assegnazione di dieci ore settimanali di assistenza specialistica, in luogo delle ventisette previste dai rispettivi PEI. I genitori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale, avevano impugnato i provvedimenti comunali di riduzione del monte ore, chiedendo l’accertamento del diritto all’assistenza integrale e la condanna dell’amministrazione.
Il TAR Emilia Romagna, dopo aver riunito i ricorsi e i motivi aggiunti, li aveva accolti, annullando le determinazioni comunali. Il Comune ha proposto appello, deducendo eccezioni di inammissibilità e, nel merito, l’illegittimità della sentenza per violazione dell’autonomia finanziaria e dei limiti delle risorse disponibili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari, in gran parte inammissibili perché nuove in appello ai sensi dell’art. 104, comma 1, cod. proc. amm., non essendo state proposte in primo grado. Nel merito, la Corte ritiene infondata la censura di contraddittorietà: il primo giudice non ha affermato la natura sempre obbligatoria del PEI, ma ha solo evidenziato che, in casi limite, la discrezionalità del Comune si restringe in ragione del carattere funzionale del servizio.
La Corte chiarisce che i commi 5 e 5-bis dell’art. 3 del d.lgs. n. 66/2017 e l’art. 3, comma 2, della legge n. 104/1992 vanno interpretati nel senso che l’attuazione del PEI avviene sì nei limiti delle risorse disponibili, ma a condizione che tale limite non comprometta in modo irreparabile la tutela dei diritti. Il parametro è dunque il diritto all’assistenza, non l’autonomia finanziaria: il mezzo non può prevalere sul fine.
Richiamando la Corte costituzionale n. 80 del 2010, nonché le sentenze n. 404 del 2007 e n. 26 del 2011, il Collegio ribadisce la supremazia del diritto all’istruzione rispetto alle esigenze di bilancio. Analogamente, la Cass. civ. Sez. Un. n. 25101 del 2019 ha affermato che il PEI obbliga l’amministrazione a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza potere discrezionale di ridurlo in ragione delle risorse.
La Corte esclude che il Comune abbia dimostrato le condizioni per disattendere il PEI: non ha provato la manifesta irragionevolezza del piano né l’esistenza di bisogni equivalenti e imminenti di terzi. Anzi, i minori hanno subito la decurtazione proporzionalmente più penalizzante, fruendo della LIS per sole dieci ore su trentuno settimanali, sì che la loro presenza a scuola è risultata in larga parte inutile.
Quanto alla pretesa ingerenza del giudice amministrativo, il Collegio osserva che il TAR si è limitato a verificare l’illegittimità dell’esercizio del potere, senza sostituirsi alla pubblica amministrazione. L’appello è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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