Diniego di sanatoria e ordine di demolizione per difetto di motivazione (TAR Calabria n. 270 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione non è tenuta a controdedurre analiticamente tutte le osservazioni formulate dal privato a seguito del preavviso di rigetto, essendo sufficiente una valutazione complessiva della loro infondatezza, soprattutto quando esse ripropongano le medesime argomentazioni già poste a base della domanda. L’ordine di demolizione è atto vincolato e trova adeguata motivazione nel richiamo al diniego di sanatoria e al carattere abusivo delle opere, tenuto conto della natura permanente dell’illecito edilizio. Il termine per la proposizione dell’istanza di sanatoria ex art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 ha natura sostanziale e la sua inosservanza rileva nel procedimento, ma non determina l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale. Spetta al privato fornire la dimostrazione dell’epoca di realizzazione del manufatto ai fini della sua anteriorità al 1967.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato, a seguito di decreto di trasferimento emesso dal tribunale, un terreno sul quale insisteva un fabbricato. Presentava quindi al Comune istanza di concessione in sanatoria ai sensi degli artt. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 e 40, comma 6, legge n. 47/1985. Nel corso del procedimento l’oggetto dell’istanza veniva modificato in richiesta di presa d’atto della regolarità o sanabilità delle opere, o della loro preesistenza al 1967.
Esaurito il contraddittorio procedimentale, il Comune adottava dapprima il diniego di permesso di costruire in sanatoria, poi un’ordinanza di demolizione e rimessione in pristino. Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti davanti al TAR, lamentando difetto di motivazione sulle osservazioni partecipative, slealtà procedimentale del Comune e insussistenza dei presupposti dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Il termine dei centoventi giorni per la domanda di sanatoria previsto dall’art. 46, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 ha natura sostanziale: la sua violazione rileva nel procedimento e può fondare il diniego, ma non preclude l’azione di annullamento. Parimenti irrilevante sul piano processuale è il mutamento dell’oggetto della richiesta intervenuto in corso di procedimento.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La giurisprudenza richiamata — T.A.R. Lazio n. 7528/2023 e Consiglio di Stato n. 7158/2023 — esclude l’onere di analitica controdeduzione quando le osservazioni non introducano elementi di novità. Il preavviso di rigetto aveva già indicato ragioni ostative puntuali: un immobile estraneo alla pratica di condono, uno privo di titolo e non sanabile, un terzo difforme dal titolo. La memoria partecipativa non offriva elementi probatori idonei a superarle.
Quanto all’ordinanza demolitoria, il richiamo al diniego di sanatoria è sufficiente a dare conto delle ragioni del provvedimento, atto vincolato e doveroso a fronte di abuso edilizio (T.A.R. Campania n. 4664/2023), illecito a carattere permanente (T.A.R. Puglia n. 815/2023).
Il secondo motivo è superato dalle risultanze della verificazione disposta in corso di causa: non conformità al permesso di costruire, estraneità al condono, assenza di titolo. Nessuna slealtà procedimentale. Quanto all’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il comma 3 prevede la formazione del silenzio diniego decorso il termine di sessanta giorni, non impugnato, con conseguente difetto di interesse.
Il terzo motivo è infine disatteso. La verificazione ha accertato l’assenza di titolo per due corpi di fabbrica e la difformità del terzo; non è possibile datare la realizzazione entro il 1967. Secondo l’orientamento richiamato (Consiglio di Stato n. 570/2022), l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione grava sul privato. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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