Silenzio e risarcimento del danno da ritardo senza prova della spettanza del bene della vita (TAR Puglia n. 261 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti e notifichi il provvedimento conclusivo del procedimento, senza che questo sia impugnato. La domanda di risarcimento del danno da ritardo postula la spettanza del bene della vita coinvolto dal procedimento e la prova, nell’an e nel quantum, del pregiudizio concreto ed effettivo riconducibile per nesso di causalità alla condotta inerte o tardiva. Il rigetto dell’istanza esclude la spettanza del bene e quindi il pregiudizio risarcibile. La domanda risarcitoria formulata in modo generico, senza allegazione degli elementi dell’art. 2043 cod. civ., è respinta.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha presentato il 3 gennaio 2022 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lo svolgimento di attività di lavoro autonomo alla Questura competente, reiterandola con diffida il 30 maggio 2022. Non avendo ottenuto alcun riscontro, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio rifiuto e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo.
Alla camera di consiglio il Presidente ha disposto la conversione del rito da speciale in ordinario, essendo stata formulata anche la domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio la Questura ha adottato il decreto di rigetto dell’istanza, con invito a lasciare il territorio nazionale, notificandolo ai difensori. Il provvedimento negativo non è stato impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta due questioni: la sorte della domanda di accertamento del silenzio e quella della domanda risarcitoria. Quanto alla prima, rileva per tabulas che l’amministrazione, con decreto del Questore adottato nelle more, ha rigettato l’istanza di rinnovo e ha notificato il provvedimento ai difensori, senza che questo sia stato impugnato. Ne consegue che il ricorso, quanto alla domanda di accertamento, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: l’adozione del provvedimento conclusivo elimina l’inerzia oggetto del giudizio.
Sulla domanda risarcitoria, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il giudizio è incentrato sulla spettanza del bene della vita coinvolto dal procedimento (Cons. Stato, Sez. VI, n. 5409/2020). Ai sensi dell’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990, la condotta inerte o tardiva deve essere causa di un danno concreto ed effettivo, prodottosi nella sfera giuridica del privato che ha dato avvio al procedimento, e deve sussistere la spettanza del bene (Cons. Stato, Sez. IV, n. 4028/2016). Il danno va provato nell’an e nel quantum (Cons. Stato, Sez. V, n. 3059/2016) e ricondotto al comportamento inerte secondo il nesso di causalità, salvo che ricorra un’ipotesi di silenzio significativo (Cons. Stato, Sez. III, n. 2019/2016).
Nel caso concreto il Tribunale esclude, da un lato, la spettanza del bene della vita, poiché l’amministrazione ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno senza contestazioni del ricorrente; dall’altro, rileva che la domanda risarcitoria è stata formulata in modo del tutto generico, senza prova degli elementi richiesti dall’art. 2043 cod. civ., sotto il profilo sia dell’an sia del quantum. La domanda è pertanto respinta.
Il Collegio conferma quindi l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore del difensore il compenso professionale, ponendolo a carico dell’Erario. Le spese processuali sono compensate, non essendo possibile la rivalsa in favore dello Stato nei confronti dell’amministrazione statale ai sensi dell’art. 133 d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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