Diniego di sanatoria edilizia e motivazione del provvedimento vincolato (TAR Sicilia n. 1294 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi i provvedimenti hanno natura vincolata, con la conseguenza che non è necessaria una motivazione dettagliata né la specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati sacrificati. Il diniego del permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando richiama la disciplina urbanistica dalla cui applicazione discende il rigetto, essendo tale richiamo sufficiente a integrare la giustificazione del provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241/1990. L’attività di repressione dell’abusivismo, avendo carattere vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, perché la partecipazione del privato non potrebbe condurre a un esito diverso. Quanto all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, l’individuazione dell’area ulteriore rispetto al sedime deve essere puntuale e giustificata con l’esplicitazione dei criteri di determinazione e delle ragioni dell’acquisto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile edificato su un fondo in territorio comunale, riceveva un’ordinanza di demolizione dopo che un sopralluogo aveva accertato la realizzazione abusiva del manufatto. Per porre rimedio presentava istanza di permesso di costruire in sanatoria, che il Comune rigettava rilevando l’impossibilità di aumentare la consistenza edilizia esistente in relazione al tipo di intervento e alle caratteristiche della zona.
Il ricorrente impugnava il diniego lamentando l’assoluta genericità della motivazione, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la conformità del progetto ai parametri urbanistici. Con motivi aggiunti impugnava poi il provvedimento che, accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione, disponeva l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, comprensivo di un’area ulteriore rispetto al sedime, e irrogava una sanzione pecuniaria di 15.000,00 euro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta entrambi i ricorsi. Sul primo profilo rileva che l’atto di diniego ha adeguatamente indicato le ragioni di fatto e di diritto: l’area ricade in zona agricola sottoposta a vincolo di risanamento idrogeologico, dove non sono possibili né l’aumento della consistenza edilizia né la nuova edificazione. Il provvedimento evidenzia inoltre che, in base all’indice di edificabilità, sarebbe stato possibile realizzare 82,08 mc a fronte dei 293,99 mc realizzati, e che mancavano l’autorizzazione della Soprintendenza, il deposito del progetto al Genio civile e l’autorizzazione allo scarico.
Quanto alla partecipazione procedimentale, il Tar sottolinea che l’Amministrazione aveva indirizzato al privato un preavviso di diniego, rimasto senza riscontro. La mancata interlocuzione impedisce di contestare in sede di impugnazione le presunte carenze motivazionali dell’atto.
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il carattere vincolato dei provvedimenti di repressione degli abusi esclude l’esigenza di una motivazione dettagliata e della comparazione con gli interessi privati (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9 del 2017; Cons. Stato, Sez. II, n. 3485/2020 e n. 1765/2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 7793/2019). Il permesso di costruire ha natura tendenzialmente vincolata (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6715/2023 e n. 2965/2021), sicché il richiamo alla disciplina applicata integra la giustificazione richiesta dall’art. 3 della legge n. 241/1990 e dall’art. 3 della l.r. n. 7 del 2019.
L’attività di repressione, avendo natura vincolata, non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento, poiché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1298 del 2024 e n. 825 del 2024). Le allegazioni del ricorrente sulla conformità urbanistica delle opere, non sorrette da adeguata prova, non superano i rilievi sui volumi massimi edificabili, né considerano i vincoli ambientali e geologici.
Anche i motivi aggiunti sono infondati. Il provvedimento di acquisizione esplicita le ragioni giuridico-fattuali dell’area ulteriore, individuata come funzionale all’accesso per le operazioni di ripristino, pari a poco più di tre volte l’area di sedime rispetto al limite di legge di dieci volte: motivazione conforme all’orientamento richiamato (TAR Sicilia Catania, Sez. I, n. 1090/2023). Il ricorrente è condannato alle spese per 2.000,00 euro.
Nota della Redazione
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