Decadenza sostanziale del termine anche dopo translatio iudicii (Cons. Stato n. 1952 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Alla scadenza del termine del 15 settembre 2000, fissato dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, consegue la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso relativo al periodo del rapporto di pubblico impiego anteriore al 30 giugno 1998. Il ricorso depositato oltre tale data è inammissibile per intervenuta decadenza. Il principio della translatio iudicii non sana l’azione proposta tardivamente davanti al giudice ordinario e poi riassunta davanti al giudice amministrativo. La legittimità del termine di decadenza è confermata dal giudice delle leggi, con esclusione di contrasto con i principi di tutela giurisdizionale e con la normativa europea.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata dal 1° giugno 1992 al 1° luglio 1998 quale operatore di amministrazione di VIII livello alle dipendenze dell’ISTAT, periodo svolto con contratti a tempo determinato oggetto di rinnovi e proroghe. La domanda è stata inizialmente proposta al Tribunale civile di Roma, che con sentenza n. 8547 del 2019 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione. L’interessata ha quindi riassunto la causa davanti al TAR Lazio.
Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ritenendo computabili i periodi di servizio antecedenti sulla base della sentenza della Corte di Giustizia del 19 novembre 2024, resa nella causa C-439/23, e del principio di non discriminazione. L’ISTAT ha proposto appello, deducendo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per essere stato depositato oltre il termine di decadenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta un’unica questione: se l’azione volta al riconoscimento dell’anzianità sia soggetta al termine di decadenza del 15 settembre 2000 e quali conseguenze derivino dalla sua inosservanza. L’appello dell’Amministrazione è fondato.
Il ricorso è stato depositato davanti al giudice ordinario in data 22 maggio 2018, dunque ben oltre il termine fissato dall’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sul periodo anteriore del rapporto solo se proposte, a pena di decadenza, entro quella data.
La Corte richiama l’Adunanza plenaria n. 4 del 2007, secondo cui alla scadenza del termine si collega la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso. La soluzione risponde all’intendimento legislativo di non coinvolgere il giudice ordinario in controversie relative a rapporti sorti quando la sua giurisdizione non sussisteva e di non protrarre ulteriormente il contenzioso davanti al giudice amministrativo.
Il percorso argomentativo dell’appellata, fondato sul richiamo alla CEDU e all’ordinanza delle Sezioni Unite n. 6891 del 2016, non supera il vaglio. L’orientamento trova infatti definitivo conforto nella sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2025, che ha confermato la legittimità del termine di decadenza, escludendo qualsiasi contrasto con i principi di tutela giurisdizionale e con la normativa europea.
La translatio iudicii non è invocabile per sanare un’azione proposta tardivamente: il deposito del ricorso davanti al giudice ordinario avviene oltre il termine e consuma definitivamente la facoltà di agire. L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza impugnata, è dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado sono compensate, in ragione della complessità e dell’evoluzione del quadro giurisprudenziale.
Nota della Redazione
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