Verifica di anomalia e monte ore teorico nel costo della manodopera (TAR Sardegna n. 349 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o travisamento dei fatti, essendo preclusa una autonoma verifica di congruità delle singole voci. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica e mira ad accertare l’affidabilità complessiva dell’offerta, non la correttezza parcellizzata di ogni sua componente. Nel calcolo del costo della manodopera non si assume a criterio il monte ore teorico comprensivo delle ore non lavorate, ma il costo reale delle ore lavorate effettive, comprensivo dei costi delle sostituzioni; il costo orario medio così ottenuto va poi moltiplicato per le ore contrattuali teoriche, che rappresentano l’effettivo costo della commessa. L’omessa ulteriore interlocuzione del concorrente dopo le giustificazioni non determina di per sé l’esclusione, dovendosi verificare la logicità della valutazione compiuta dall’amministrazione. L’onere di motivazione analitica sussiste solo in caso di giudizio negativo, essendo sufficiente, in caso di esito positivo, la motivazione per relationem alle giustificazioni.
Il Fatto
La ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dal Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’affidamento del servizio di ristorazione collettiva a ridotto impatto ambientale nelle mense del personale della Polizia penitenziaria in Sardegna, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La gara è stata aggiudicata alla prima classificata; la ricorrente si è collocata al terzo posto, dopo la seconda graduata.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione deducendo l’anomalia delle offerte della prima e della seconda classificata, con particolare riguardo al costo del personale e alla asserita nullità di un contratto di avvalimento. Ottenuto l’accesso integrale agli atti, ha proposto motivi aggiunti incentrati sul costo della manodopera, sui costi di sostituzione, sulle derrate alimentari e sulle attrezzature migliorative. La prima classificata ha proposto ricorso incidentale, deducendo a sua volta l’incongruità dell’offerta della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’orientamento consolidato secondo cui la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica e sfugge al sindacato di legittimità salvo macroscopica illogicità o travisamento, citando CGARS n. 5 del 2024, Cons. Stato n. 5963 del 2023 e Cons. Stato n. 9139 del 2022. Ribadisce che il giudizio è globale e sintetico e che l’onere di motivazione analitica opera solo in caso di esclusione.
Quanto all’asserita omessa risposta alle richieste del RUP, il Collegio rileva che la concorrente ha reso le giustificazioni e che la stazione appaltante, con il supporto della Commissione, le ha ritenute sufficienti: il profilo attiene quindi alla logicità della valutazione, non a una preclusione in astratto.
Il nucleo argomentativo riguarda il costo della manodopera. La ricorrente assume che il monte ore indicato dalle controinteressate sarebbe quello effettivo e che il costo orario sarebbe perciò sottostimato. Il Tribunale ritiene errata la prospettiva: il valore di 2.065 ore è espressivo del monte ore teorico, non di quello effettivo. Richiamando Cons. Stato n. 2815 del 2017, Cons. Stato n. 4989 del 2016 e la propria precedente TAR Sardegna n. 205 del 2024, chiarisce che le tabelle ministeriali già computano i costi delle sostituzioni e che il costo orario medio va moltiplicato per le ore contrattuali teoriche. Dalla tabella giustificativa emerge la congruità rispetto ai valori ministeriali; peraltro la stessa ricorrente avrebbe adottato il medesimo criterio di calcolo.
Cadono anche le censure sui costi per la squadra Jolly e per il Direttore esecutivo: la prima non svolge ore aggiuntive ma sostituisce gli assenti, con costo già compreso nel valore medio; il secondo incide in misura modesta e non determina l’anomalia. Quanto alle modifiche dell’offerta in sede di giustificazioni, il costo delle derrate è giustificato e le attrezzature risultano coperte dalle spese generali, senza prova del loro venir meno.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono quindi infondati nei confronti dell’aggiudicataria; le censure verso la seconda classificata sono improcedibili per carenza di interesse, così come il ricorso incidentale.
Nota della Redazione
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