Revocazione per errore di fatto esclusa quando si contesta la valutazione delle prove (Cons. Stato n. 275 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto quale motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione degli atti di causa, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, di immediata e semplice rilevabilità. Non integra errore di fatto il vizio con cui si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove, perché in tal caso si deduce un errore di giudizio, incompatibile con la revocazione. L’omesso esame di atti difensivi della parte rileva solo se si traduce in omissione di pronuncia su domande o eccezioni, ovvero in una svista percettiva evitabile mediante la lettura degli scritti. La mancata formulazione di istanze istruttorie non rende inammissibile il ricorso incidentale, ma può incidere sulla sua fondatezza per carenza probatoria.
Il Fatto
Le elezioni comunali del 2024 in un comune calabrese si chiudono con un solo voto di scarto tra le due liste: 303 contro 302. Il candidato sindaco della lista soccombente impugna gli esiti davanti al TAR Calabria, che si pronuncia con sentenza n. 1569/2024. Il Cons. Stato, Sez. II, n. 3393/2025 accoglie parzialmente l’appello principale e quello incidentale: sottrae voti alla lista vincitrice, ne aggiunge altri e riduce il distacco, senza però mutare il risultato finale.
Il ricorrente propone allora revocazione avverso quella sentenza, limitatamente all’attribuzione di due voti alla lista n. 2 e alla sottrazione di dieci voti alla lista n. 1. Deducendo sei motivi, contesta in particolare il valore riconosciuto alle dichiarazioni dei rappresentanti di lista e l’asserito omesso esame di una memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
Il primo e il terzo motivo vengono esaminati congiuntamente per sovrapponibilità. Entrambi censurano l’attribuzione del valore di prova alle dichiarazioni dei rappresentanti di lista. Il Collegio li ritiene inammissibili: essi investono regole probatorie e la valutazione delle risultanze processuali, cioè un errore di giudizio, non l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.
Richiamando Cass. Sez. L. n. 8828 del 2017 e Cass. Sez. V n. 27570 del 2018, il Consiglio di Stato ricorda che l’errore di fatto deve emergere dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice rilevabilità, escludendo ogni apprezzamento in diritto. Il vizio con cui si imputi alla sentenza un’erronea valutazione delle prove è pertanto incompatibile con la revocazione.
Il quarto motivo è infondato: la sentenza impugnata ha espressamente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, affermandone l’ammissibilità. La mancata formulazione di istanze istruttorie non determina l’inammissibilità, ma solo una possibile infondatezza per carenza probatoria.
Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che l’omesso esame di atti difensivi è riconducibile all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. solo quando si traduca in omissione di pronuncia su domande o eccezioni, ovvero in una svista percettiva evitabile mediante la lettura degli scritti (Cass. civ. n. 3137 del 1994). La memoria del luglio 2024, pur non menzionata, risulta in concreto esaminata, e in essa non emergono contestazioni specifiche ai fatti materiali posti a fondamento delle censure accolte.
Il quinto motivo è inammissibile per difetto di interesse, riguardando voti insufficienti ad alterare il risultato. Il sesto è infondato: i voti nulli per violazione dell’art. 41 d.P.R. n. 570 del 1960 non possono essere attribuiti alla lista che non li aveva ricevuti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.