Diniego Soprintendenza su beni culturali sindacabile solo per irragionevolezza (TAR Campania n. 5161 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Soprintendenza in materia di tutela dei beni culturali hanno natura tecnico-discrezionale e sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli limiti dell’irragionevolezza, dell’illogicità, del travisamento dei fatti e dell’inattendibilità del giudizio tecnico. Il principio di separazione dei poteri impedisce al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, verificando soltanto se l’opzione prescelta rientri nella gamma delle risposte plausibili. Ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 42 del 2004, l’esecuzione di opere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione preventiva, che può contenere prescrizioni. Il diniego è legittimo quando, con adeguata motivazione, dia conto dell’alterazione della spazialità degli ambienti storici e dell’incidenza dell’intervento sui caratteri materiali del bene. L’ordine cautelare di riesame è rispettato quando il nuovo provvedimento sia dotato di compiuto corredo motivazionale e documentale.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un appartamento all’interno di un palazzo sottoposto a vincolo culturale, presenta alla Soprintendenza istanza di nulla osta per opere di manutenzione straordinaria: l’ammodernamento dell’immobile, la realizzazione di due bagni e lo spostamento della scala a chiocciola interna con inserimento di una nuova. La Soprintendenza nega l’autorizzazione con provvedimento del 25 luglio 2023, ritenendo gli interventi incompatibili con il vincolo.
Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Campania. Con ordinanza n. 2085 del 16.11.2023 il Collegio ordina alla Soprintendenza di riesaminare la questione entro trenta giorni, dotando le proprie determinazioni di idoneo e compiuto corredo motivazionale e documentale. All’esito del riesame l’amministrazione adotta un nuovo diniego, impugnato con motivi aggiunti perché ritenuto solo apparentemente motivato e in violazione dell’ordine cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’attività della Soprintendenza come tecnico-discrezionale. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il TAR ribadisce che le valutazioni in ordine alla tutela dei valori monumentali sono caratterizzate da un’ampia sfera di apprezzamento e da fisiologici margini di opinabilità. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto al controllo di ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità, senza sovrapposizione di una regola alternativa parimenti opinabile.
Su questa base il Tribunale esamina il nuovo provvedimento e ne riscontra la tenuta. La Soprintendenza, in sede di riesame, ha specificato che il progetto non riduce il numero dei servizi igienici, ma aggiunge due ulteriori locali ai quattro esistenti, uno dei quali abusivo, cosicché l’intervento comporterebbe sei bagni per un appartamento di otto stanze. La motivazione chiarisce che le uniche due stanze prive di volumi destinati a bagno subirebbero comunque una significativa alterazione spaziale per il taglio del solaio ligneo e l’inserimento della scala a chiocciola.
Quanto ai solai lignei, il provvedimento evidenzia che nel 2008 ne era stato autorizzato, in via eccezionale, il mero recupero e non la sostituzione; lo spostamento della scala comporterebbe invece demolizione parziale e sostituzione di elementi per riconfigurare l’intero sviluppo delle travi. Il TAR ritiene la decisione ragionevole e coerente: dal quadro descrittivo consegue logicamente che il parere potrebbe essere favorevole laddove fosse preservata l’integrità spaziale di almeno un ambiente storico.
Il Collegio esclude dunque il difetto di istruttoria, di motivazione e i profili di irragionevolezza, osservando che il diniego, con le prescrizioni imposte, risulta funzionale alla conservazione dell’integrità materiale del complesso monumentale e dei suoi caratteri storici o artistici. L’ordine cautelare di riesame è stato rispettato, essendo il nuovo provvedimento adeguatamente motivato e documentato.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti nel merito. Il Collegio compensa tra le parti le spese di giudizio in ragione della tecnicità delle questioni dedotte.
Nota della Redazione
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