Il distanziometro regionale prevale sull’autonomia della sala giochi (TAR Emilia-Romagna n. 12 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di gioco lecito e di limiti di distanza dai luoghi sensibili, la lesione della posizione del titolare della sala giochi si consuma già con la mappatura comunale, mentre i successivi provvedimenti di chiusura sono atti vincolati, consequenziali e privi di nuova ponderazione di interessi. Estinto il giudizio avverso la mappatura, la legittimità della chiusura diventa incontrovertibile e non può essere rimessa in discussione mediante l’allegata impossibilità di delocalizzazione, doglianza da far valere a pena di decadenza nel giudizio sulla mappatura. Il divieto distanziometrico opera ex lege per tutte le sale gioco, comprese quelle con apparecchi AWP, e l’attività di somministrazione, in quanto accessoria, segue la sorte dell’attività principale ai sensi del principio accessorium sequitur principale. La violazione del termine di conclusione del procedimento non determina l’annullamento del provvedimento e non ingenera affidamento quando la chiusura è imposta dalla legge regionale.
Il Fatto
La ricorrente gestiva una sala giochi con apparecchi VLT in virtù di licenza ex art. 88 t.u.l.p.s. e svolgeva nello stesso locale l’attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande con apparecchi AWP. Il Comune, dopo la mappatura dei punti di raccolta non rispettosi dei 500 metri dai luoghi sensibili e l’estinzione dei giudizi promossi avverso quella mappatura, ha adottato l’ordinanza n. 1189/2022 di chiusura della sala VLT e dell’attività di somministrazione, poi integrata dall’ordinanza n. 61/2023 che ha esteso l’interdizione anche agli apparecchi AWP.
La società ha impugnato entrambi i provvedimenti deducendo motivi di incompetenza, violazione del contraddittorio procedimentale, eccesso di potere e violazione del termine di conclusione del procedimento, con domanda risarcitoria da ritardo. Respinta la sospensiva in primo grado, il Cons. Stato ha accolto l’appello cautelare solo per il periculum in mora. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.a. per connessione con altro giudizio pendente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’istanza di sospensione: oltre al difetto di identità delle parti, è assorbente la diversità dell’oggetto dei giudizi, non vertendo quello odierno sull’accertamento dell’inesistenza di aree alternative di delocalizzazione. Per effetto dell’estinzione dei giudizi sulla mappatura, è divenuta incontrovertibile la chiusura della sala per vicinanza a luoghi sensibili.
La mappatura è atto scindibile in determinazioni autonome, già lesive per ciascun titolare ove emerga ictu oculi la violazione dei limiti. I successivi provvedimenti di chiusura sono del tutto vincolati e consequenziali, senza alcuna nuova ponderazione di interessi, già compiuta a monte dal legislatore regionale. Ne deriva la decadenza della ricorrente da ogni pretesa oppositiva e l’irricevibilità delle doglianze sulla delocalizzazione.
Quanto all’incompetenza relativa, la competenza della Giunta è circoscritta agli atti ricognitivi di mappatura; i singoli provvedimenti di chiusura rientrano nella competenza gestionale dei dirigenti ai sensi dell’art. 107, co. 3, lett. i), t.u.e.l. e dell’art. 4 d.lgs. 165/2001, in applicazione del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione, di valenza costituzionale.
L’attività di somministrazione, secondo la stessa s.c.i.a., è accessoria alla sala VLT e ne segue le sorti. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non è invalidante, per la strumentalità delle forme ex art. 21-octies, co. 2, l. 241/1990 e per l’interpretazione sostanzialistica degli istituti partecipativi. La violazione del termine di conclusione non dà luogo ad annullamento ma, eventualmente, a responsabilità dell’Amministrazione, e non ha ingenerato alcun affidamento.
Quanto ai motivi aggiunti, l’art. 6, co. 2-bis, L.R. 5/2013 e la d.G.R. attuativa estendono il limite a tutte le sale gioco, comprese quelle AWP di cui all’art. 110, co. 6, lett. a), R.D. 773/1931: il divieto opera ex lege senza margini di discrezionalità per i Comuni. L’ordinanza n. 61/2023 si limita a integrare il contenuto del divieto, in stretta attuazione della disciplina regionale. Ricorso e motivi aggiunti sono dunque infondati, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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