Revisione prezzi Consip: giurisdizione ordinaria se la clausola è vincolata (TAR Toscana n. 1585 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., ma solo quando residui in capo all’amministrazione una posizione di potere o di discrezionalità. Quando invece la clausola contrattuale individua in modo certo e obiettivo tempi e criteri del compenso revisionale, la pretesa dell’appaltatore si traduce in una mera domanda di adempimento contrattuale, con accertamento di un diritto soggettivo. In tale ipotesi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, anche per la verifica della decadenza dedotta dall’amministrazione. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti ex art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente ha stipulato una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli immobili scolastici, poi eseguiti in favore di un istituto comprensivo tramite ordinativo principale e successivi atti aggiuntivi. La convenzione prevede, all’art. 10, comma 5, la revisione dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e, in mancanza dei dati ISTAT sui costi standardizzati, il ricorso all’indice FOI secondo le modalità dell’art. 9.4 del Capitolato Tecnico. La società ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dal settembre 2018 e la condanna al pagamento di un importo determinato, oltre interessi moratori, impugnando il diniego opposto dall’amministrazione.
Costituitasi, l’amministrazione ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza della società per non aver presentato tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa è stata discussa all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024 e trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la questione di giurisdizione, sulla quale verte l’intera decisione. Richiamato l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., il TAR ricorda che la giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto alla giurisdizione esclusiva in materia di revisione prezzi una portata ampia, comprensiva sia delle contestazioni sulla spettanza del beneficio sia di quelle sull’importo, purché la clausola implichi la permanenza di un potere in capo all’amministrazione.
La Corte individua poi il limite di tale orientamento: la giurisdizione amministrativa cessa quando oggetto della lite è solo l’espletamento di una prestazione già puntualmente disciplinata nel contratto quanto all’an e al quantum. In questa ipotesi l’appaltatore fa valere una pretesa di adempimento contrattuale, che involge un diritto soggettivo e appartiene al giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto Cass. civ., Sezioni Unite, n. 18374 del 2023 e n. 3935 del 2022, oltre a Cons. Stato n. 1069 del 2024 e n. 7291 del 2023.
Il TAR verifica quindi il contenuto concreto delle clausole contrattuali. L’art. 9.4 del Capitolato Tecnico fissa i tempi dell’aggiornamento — dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo, previa formale comunicazione del fornitore — e il criterio di calcolo, pari alla variazione dell’indice FOI accertata dall’ISTAT. Anche il richiamo dell’art. 10.5 ai dati ISTAT sui costi standardizzati concerne parametri obiettivi e prestabiliti, rispetto ai quali non residua alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione. La discrezionalità e il potere di supremazia dell’ente si sono dunque esauriti, assorbiti da vincolanti parametri contrattuali.
Ne consegue che la controversia sottoposta al giudice amministrativo ha ad oggetto una richiesta di adempimento già determinata quanto all’an e al quantum debeatur, comprensiva dell’accertamento del diritto alla revisione e della verifica della decadenza prospettata dall’amministrazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con individuazione del giudice ordinario quale giudice munito di potestas iudicandi.
Il Collegio applica infine l’art. 11 cod. proc. amm.: restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso qualora il processo sia riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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