Dipendenza da causa di servizio accertabile prima della domanda di pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 87 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, e non abbia tuttavia presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il dipendente che invochi la dipendenza dell’infermità da causa di servizio ha l’onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell’affezione alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni. Ove la patologia presenti eziologia multifattoriale, il nesso causale, in assenza di rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni astratte e ipotetiche, ma esige dimostrazione ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo sostitutivo dell’onere probatorio, ma strumento istruttorio volto a integrare le cognizioni del giudice su fatti già acquisiti.
Il Fatto
Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri e all’epoca in servizio presso una Stazione provinciale, il 04.06.2000 veniva impiegato in un servizio di ordine pubblico in occasione di un evento sportivo. Nel corso di scontri con gruppi di tifosi riportava un trauma al volto, con diagnosi di trauma contusivo escoriato al volto, alla spalla e al ginocchio sinistro.
Dopo il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia al ginocchio, il ricorrente presentava nel 2013 istanza per la diversa infermità rinosinusale. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo e il Comando Generale dell’Arma negava il riconoscimento e l’equo indennizzo. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa o concausa di servizio e l’ascrivibilità alla VIII categoria della Tabella A, quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Giudice richiama la pronuncia delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, che ha risolto la questione di massima deferita dichiarando ammissibile il ricorso volto all’accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione del futuro trattamento di privilegio, pur in assenza di domanda amministrativa di pensione. A tale principio il Giudicante dichiara di conformarsi, superando le eccezioni preliminari del Ministero della Difesa.
È invece accolta l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall’INPS. Richiamata la distinzione tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto sostanziale (Cass. civ. SS.UU. n. 2951/2016; Cass. civ. Sez. III n. 14468/2008), il Giudice rileva che nessuna domanda è stata proposta verso l’Istituto e che questo non partecipa al procedimento di accertamento della dipendenza. La circostanza che l’accertamento possa poi essere fatto valere verso l’INPS non fonda la legittimazione passiva, costituendo la dipendenza da causa di servizio un requisito di fatto del diritto a pensione, verificato dall’Istituto sulla sola documentazione di fascicolo.
Nel merito, il Giudice ribadisce l’onere probatorio del dipendente secondo l’orientamento di legittimità (Cass. SS.UU. n. 11353 del 17.06.2004; Cass. n. 15080 del 26.06.2009; Cass. n. 21825/2014), precisando che la consulenza tecnica non sostituisce l’onere della prova (Cass. n. 16778 del 17.07.2009). Nel caso concreto il ricorrente ha assolto all’onere, avendo documentato gli specifici fatti di servizio e la diagnosi, non contestata.
La Corte esamina poi la regolarità delle operazioni peritali. Il consulente aveva acquisito documentazione ulteriore non allegata né resa conoscibile alle parti, in assenza di contraddittorio: ne deriva la nullità parziale della consulenza (Cass. civ. SS.UU. n. 3086 del 01.02.2022; Cass. civ. Sez. III n. 17916 del 01.06.2022). Il Giudice distingue tuttavia il referto già valutato dalla CMO e ritualmente prodotto, utilizzabile, dalla restante documentazione. Esclusi gli esiti dell’utilizzo non consentito, l’iter argomentativo della relazione resta comunque sorretto dalla diagnosi contenuta nel verbale CMO del 2016 e dagli accertamenti diretti. Le conclusioni peritali — dipendenza eziologica da causa di servizio e ascrivibilità alla VIII categoria, Tabella A — appaiono immuni da vizi logici e congrue, senza contestazioni avversarie idonee a smentirle. Il ricorso è pertanto accolto, con dichiarazione della dipendenza da causa di servizio e ascrivibilità alla ottava categoria; le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont.
Nota della Redazione
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