Ottemperanza al decreto Pinto tra regime dell’art 14 e penalità di mora (TAR Calabria n. 451 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è determinata nella misura degli interessi legali, con funzione sanzionatoria e in aggiunta agli interessi dovuti. Il commissario provvede anche al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di avvocato distrattario, agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’appello ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento delle spese di lite in suo favore. Il titolo era divenuto definitivo.

L’amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita ed è rimasta inerte anche dopo la dichiarazione trasmessa dal ricorrente ai sensi dell’art. 5-sexies legge n. 89/2001 e il decorso dei sei mesi dalla presentazione. Il ricorrente propone quindi l’actio iudicati, chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un commissario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rivede la propria precedente giurisprudenza e ritiene non più necessari, per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021. La declaratoria di efficacia esecutiva del decreto e la richiesta ex art. 5-sexies esauriscono le condizioni dell’azione.

Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è accolto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero è ordinato a eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza a cura di parte ricorrente. Per il caso di inutile decorso è nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato in un dirigente del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà su istanza di parte entro novanta giorni. Le spese della funzione commissariale restano a carico dell’amministrazione, comprese per legge nella retribuzione dirigenziale ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Sulla richiesta di astreinte, il Collegio ritiene insussistenti iniquità o altre cause ostative e determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi dovuti, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La somma è dovuta dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto (Adunanza Plenaria n. 8 del 2021).

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016). In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvede il commissario nominato: il Collegio richiama il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il principio di buon andamento, oltre agli artt. 95 e 510 cod. proc. civ. in tema di spese dell’espropriazione forzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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