Dipendenza da causa di servizio e decorrenza dalla piena conoscenza della patologia (TAR Emilia-Romagna n. 146 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine semestrale per la presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio decorre dalla data in cui il militare acquisisce la piena conoscenza della patologia, intesa come consapevolezza delle cause e degli effetti del processo morboso, e non dalla sua stabilizzazione. Quando la Commissione medica abbia già formulato un giudizio diagnostico e adottato un provvedimento medico-legale, il termine decorre dalla notifica di quel provvedimento. La qualificazione della domanda come tardiva è illegittima se il dies a quo è individuato in una visita che non aveva accertato con certezza la patologia né la sua correlazione con l’attività di servizio. Ove il giudice amministrativo abbia deciso nel merito della pretesa, si forma implicitamente un giudicato sulla tempestività della domanda, che l’Amministrazione non può rimettere in discussione in sede di rinnovazione dell’istruttoria.

Il Fatto

Il ricorrente, militare, il 17 giugno 2013 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e la concessione dell’equo indennizzo. Con decreto del 23 marzo 2015 l’Amministrazione ha negato la dipendenza da causa di servizio, rilevando anche la tardività dell’istanza.

Il provvedimento è stato impugnato e il contenzioso si è chiuso con una pronuncia del Consiglio di Stato che, in sede di revocazione, ha annullato il diniego. L’Amministrazione ha rinnovato l’istruttoria e il comitato di verifica ha espresso parere positivo. Ciononostante, con decreto del 3 marzo 2023, la domanda è stata nuovamente rigettata per tardività. Il militare ha impugnato anche tale determinazione, insieme al verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 27 novembre 2013, nella parte in cui indica l’8 ottobre 2012 come data di conoscibilità della patologia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il nodo del dies a quo. Il ricorrente sostiene che all’8 ottobre 2012 la patologia non era stabilizzata e che il termine non poteva decorrere da quella data. La tesi è respinta: non è la stabilizzazione a far decorrere il termine, ma l’acquisizione della piena conoscenza dell’infermità.

Il Collegio precisa il contenuto di tale nozione. Non qualsiasi conoscenza dell’infermità è sufficiente, ma solo quella qualificata dalla consapevolezza di cause ed effetti, possibile quando il processo morboso si sia conclamato nella sua entità, anche se non stabilizzato. Se la Commissione medica ha già espresso un giudizio diagnostico con provvedimento medico-legale, il termine semestrale decorre dalla notifica di quel provvedimento.

Applicando tale regola, il Collegio rileva che il provvedimento impugnato fonda la tardività sul dato dell’8 ottobre 2012 desunto dal verbale della C.M.O. del 27 novembre 2013. In quella data, però, era intervenuta solo la prima visita psichiatrica, senza diagnosi certa e senza alcuna correlazione tra patologia e ambiente di lavoro. La correlazione è stata operata solo il 17 dicembre 2012. La domanda, presentata il 17 giugno 2013, è dunque tempestiva, perché depositata alla scadenza dei sei mesi decorrenti da tale data.

Il Collegio aggiunge un autonomo profilo di rilievo. Il ricorrente aveva già dedotto l’errata individuazione del dies a quo nel precedente giudizio. Nessuna delle pronunce intervenute contiene una specifica statuizione sul punto. Poiché il giudice amministrativo si è pronunciato sulla fondatezza nel merito della pretesa, imponendo all’Amministrazione di rinnovare l’istruttoria, deve presumersi che abbia implicitamente ritenuto tempestiva la domanda. Si è quindi formato un giudicato implicito favorevole al ricorrente; il nuovo provvedimento che ripropone la tardività è adottato in contrasto con esso.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento di entrambi gli atti impugnati. Il verbale endoprocedimentale è caducato nella parte in cui fissa l’8 ottobre 2012 come data di piena conoscenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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