Soglie differenziate di ammissione alla prova scritta nei concorsi regionali: l’illegittimità non sussiste (TAR Lazio n. 11319 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione di soglie di sbarramento differenziate per l’accesso alla prova scritta di un concorso pubblico, definite in ragione del rapporto tra candidati e posti disponibili nelle singole regioni, non determina violazione del principio di uguaglianza: la parità di trattamento va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale, mentre la circostanza che il medesimo punteggio risulti sufficiente in una regione e non in un’altra rappresenta l’effetto fisiologico della diversa distribuzione territoriale dei posti. La selezione e l’individuazione dei quesiti nelle prove concorsuali rientrano nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti ed oggettivi, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella della Commissione; le opzioni alternative prospettate dal candidato rispetto alla risposta ritenuta corretta si pongono come meri “distrattori”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione. La pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente la prova, avendo natura meramente descrittiva di materie già rientranti nel programma concorsuale, non altera la par condicio tra i candidati.
Il Fatto
Una candidata partecipava alla procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici indetta con D.M. n. 2788 del 18 dicembre 2023 per la Regione Lazio. All’esito della prova preselettiva svolta il 23 maggio 2024, conseguiva il punteggio di 36/50, non raggiungendo la soglia di sbarramento di 37/50 fissata per l’accesso alla prova scritta. La ricorrente impugnava gli atti della procedura, contestando la formulazione di un quesito, la soglia differenziata rispetto ad altre regioni, la pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno antecedente la prova e l’indizione di una prova suppletiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza formatasi sulla materia, confermando che il ricorso, integrato da motivi aggiunti avverso le graduatorie finali, è affidato a censure infondate. La tesi della ricorrente, volta ad ottenere un’equiparazione su base nazionale della soglia di sbarramento alla più favorevole tra quelle regionali, è stata respinta: tale impostazione determinerebbe l’appiattimento dell’effetto selettivo alla soglia meno meritoria, con conseguente svilimento dei principi di uguaglianza e merito che la stessa parte intendeva invocare. La previsione di soglie differenziate, calibrate sul rapporto tra candidati e posti disponibili nelle singole regioni, costituisce diretta e logica conseguenza dell’assetto normativo e normativo di riferimento.
In merito alle modalità di svolgimento della prova, il Collegio ha rilevato che la pubblicazione dei quadri di riferimento ha natura meramente descrittiva delle materie oggetto di prova, già rientranti nel programma concorsuale, e non è idonea ad alterare la par condicio tra i candidati, che hanno tutti partecipato in condizioni di piena parità. La mancata pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti costituisce scelta di organizzazione della procedura, coerente con l’esigenza di garantirne l’effettività e non lesiva di alcun parametro legale.
Quanto alla contestazione del quesito n. 4, il Tribunale ha ribadito che la selezione dei quesiti rientra nella discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo in presenza di errori manifesti e oggettivi. La risposta indicata come corretta dalla Commissione è coerente con il quadro normativo di riferimento, mentre l’opzione alternativa prospettata dalla ricorrente si configura come un “distrattore”, la cui funzione è verificare la solidità della preparazione del candidato. La doglianza relativa alla prova suppletiva è stata dichiarata inammissibile per mancanza di interesse, oltre che infondata, attesa l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nel consentire la partecipazione delle candidate impossibilitate per stato di gravidanza.
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Nota della Redazione
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