Verifica tecnica prevale sul giudicato penale assolutorio in demolizione plurima (C.G.A.R.S. n. 147 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi su immobile sottoposto a vincolo monumentale, la sentenza penale assolutoria non è provvista di autorità di giudicato nel giudizio amministrativo quando le contestazioni dell’amministrazione non coincidono con i fatti del processo penale e l’ente locale non ne è stato parte. Il giudice amministrativo procede quindi alla libera valutazione delle risultanze istruttorie e degli accertamenti tecnici. La verificazione che attesti il superamento del margine di tolleranza nell’innalzamento della linea di gronda e di colmo e la difformità dal progetto autorizzato legittima l’ordine di demolizione. L’autorizzazione rilasciata per l’ampliamento di un terrazzo è irrilevante se il terrazzo preesistente risulta realizzato senza i prescritti titoli.

Il Fatto

Il Comune di Caltanissetta, con plurime ordinanze succedutesi dal 2013 al 2016, intimava la demolizione di opere ritenute abusive eseguite in un edificio sottoposto a vincolo monumentale: la trasformazione di un volume esistente in terrazzino e l’innalzamento della copertura. Destinatari dei provvedimenti erano i comproprietari e alcune società proprietarie di porzioni dell’immobile.

Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2451/2019, accoglieva i ricorsi di due società e annullava gli atti, recependo le conclusioni di una verificazione che escludeva gli abusi. Il Comune proponeva appello principale; una delle società proponeva appello incidentale avverso i capi di rigetto. Un ulteriore appello, relativo a una precedente declaratoria di inammissibilità, veniva riunito.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie l’appello del Comune. Il Collegio censura l’adesione acritica del primo giudice alle conclusioni del secondo verificatore, senza spiegazione delle ragioni di divergenza rispetto al primo accertamento tecnico. Il TAR non aveva considerato un dato decisivo: negli elaborati allegati alla richiesta di autorizzazione il terrazzo era rappresentato come esistente, mentre le fotografie aeree del 2007 attestavano la presenza di un tetto a falde.

Quanto alla linea di gronda e di colmo, la Corte rileva che l’innalzamento è stato accertato dai tecnici comunali e confermato in sede di verificazione, con superamento del margine di 50 cm previsto dall’art. 111 del regolamento edilizio comunale. Le deduzioni dell’ultimo verificatore sulla lieve entità dell’infrazione e sull’inutilità del ripristino sono giudicate irrilevanti e ultronee rispetto al mandato.

L’autorizzazione comunale richiamata dalle appellate concerne un ampliamento di terrazzo e resta giuridicamente irrilevante, poiché il manufatto da ampliare era stato realizzato senza titolo. Parimenti, la nota della Soprintendenza del 2014 dà atto della violazione urbanistica e dell’assenza di provvedimenti autorizzativi alla demolizione della falda.

Sul versante processuale, il Collegio esclude che la sentenza penale assolutoria spieghi efficacia vincolante ai sensi dell’art. 654 c.p.p.: le contestazioni amministrative non coincidono integralmente con i fatti del processo penale e il Comune non vi ha partecipato. La motivazione penale, inoltre, evidenzia insufficienza probatoria, non già elementi positivi di esclusione dell’abusività.

L’accoglimento dell’appello principale determina l’improcedibilità dell’appello riunito, per sopravvenuta irrilevanza dell’esito. L’appello incidentale della società è rigettato: la verificazione conferma l’innalzamento di 40-45 cm e la difformità dal progetto, con sospensione dei lavori da parte del Genio Civile. La presentazione dell’istanza di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985 conferma il carattere abusivo delle opere. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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