Opere abusive in area vincolata, sanatoria esclusa anche senza inedificabilità assoluta (TAR Marche n. 688 del 20.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 non sono suscettibili di sanatoria le opere abusive realizzate su immobili soggetti a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici e ambientali, in assenza o in difformità del titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva, poiché la norma richiama in modo indifferenziato tutte le costruzioni realizzate in siti vincolati. Le condizioni di sanabilità — anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, natura di abuso minore e previo parere favorevole dell’autorità preposta — devono ricorrere congiuntamente, e la loro assenza non è superabile neppure con il parere positivo dell’autorità di tutela. Il diniego di sanatoria, in tale ipotesi, costituisce atto dovuto.
Il Fatto
I ricorrenti presentavano nel dicembre 2004 istanza di sanatoria per alcune opere realizzate su un immobile di loro proprietà, sito in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Seguiva una richiesta di integrazione documentale, riscontrata con successive note. Nel 2011 il Comune rilasciava un permesso di costruire in sanatoria per opere interne al primo piano.
Nel giugno 2015 la Polizia Municipale accertava, nel corso di un sopralluogo, ulteriori abusi: un vano seminterrato, una rampa di accesso con muro di contenimento, una piscina, nonché la soprelevazione e il cambio di destinazione d’uso di un accessorio agricolo. Il Comune ingiungeva la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, sul presupposto dell’assenza di titolo in area vincolata. Seguiva il preavviso di diniego della sanatoria e, quindi, il diniego definitivo. I ricorrenti impugnavano sia l’ordinanza di demolizione sia il diniego, articolando censure in parte comuni.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi per connessione, il Collegio affronta anzitutto la natura dell’ordinanza di demolizione, qualificandola atto plurimotivato. Essa non si fonda sul solo — erroneo — riferimento all’avvenuto rigetto dell’istanza di sanatoria, ma sull’accertata natura abusiva delle opere realizzate in area vincolata senza autorizzazioni. L’erroneità di quel richiamo non inficia quindi il provvedimento sanzionatorio.
Quanto al preavviso di rigetto, il Tribunale ne dichiara l’inammissibilità dell’impugnazione, trattandosi di atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo. Sull’ordinanza di demolizione, il Collegio richiama l’indirizzo per cui la presentazione dell’istanza di sanatoria non determina l’inefficacia del provvedimento sanzionatorio, ma una mera sospensione; respinta la sanatoria, la demolizione riprende vigore (richiamate Cons. Stato, sez. VI, n. 4287 del 2023, n. 2026 del 2023 e n. 2596 del 2022). Per il vano seminterrato, essendo pendente la domanda di accertamento di conformità, l’ordine è temporaneamente inefficace in parte qua. Per il resto, le censure di partecipazione procedimentale sono infondate: l’art. 10-bis della legge n. 241/1990 va interpretato non formalisticamente, ma avendo riguardo al pregiudizio effettivo, e i ricorrenti non hanno mai presentato osservazioni.
Sul diniego definitivo, il Tribunale ne conferma la legittimità. Il provvedimento è plurimotivato: la ritenuta tardività dell’istanza, superata per stessa ammissione dell’Ente, è irrilevante rispetto agli autonomi motivi di rigetto. Nel merito, difettano più condizioni di sanabilità: l’opera ricade in area vincolata, non è provata la sua anteriorità al vincolo e non rientra tra gli abusi minori. Il diniego era dunque atto dovuto. Le doglianze sul manufatto agricolo, sul cambio di destinazione d’uso e sulla piscina sono respinte: quest’ultima, non di modeste dimensioni, integra nuova costruzione e postula il permesso di costruire. Le previsioni del PRG non consentono ogni costruzione funzionale all’attività agrituristica, e anche opere di modesta entità possono assumere rilevanza urbanistica se inserite in un intervento unitario. Spese compensate.
Nota della Redazione
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