La decisione di appellare è esercizio del diritto di difesa (TAR Lazio n. 523 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con cui l’amministrazione comunale decide di impugnare una sentenza ad essa sfavorevole e conferisce il relativo incarico difensionale costituiscono esercizio del diritto di difesa riconosciuto dall’art. 24 Cost. a tutti, comprese le persone giuridiche pubbliche, e qualificato come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Essi non sono espressione di una potestà autoritativa unilaterale, ma di un diritto soggettivo pieno dell’ente, rispetto al quale non è configurabile una posizione di interesse legittimo della controparte. La cognizione sulle patologie di tali atti spetta quindi al giudice ordinario, ai sensi degli ordinari criteri di riparto, e non al giudice amministrativo. Le questioni relative alla proposizione dell’appello, inclusa l’assunzione della decisione di impugnare e il conferimento del mandato, sono devolute all’esclusiva cognizione dell’organo giurisdizionale adito.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio di ruolo presso il Comune di Latina fino al collocamento in quiescenza, con la qualifica di dirigente coordinatore dell’Avvocatura comunale. Egli ha agito innanzi al Tribunale ordinario per la liquidazione della notula relativa a compensi professionali maturati in un giudizio dinanzi al Consiglio di Stato. Il giudice del lavoro ha accolto la domanda con decreto ingiuntivo, poi confermato con sentenza all’esito dell’opposizione proposta dall’ente.
Il Segretario generale del Comune, nella qualità di dirigente ad interim dell’Avvocatura civica, ha disposto di appellare la sentenza, affidando l’incarico a un professionista del libero foro per asserito conflitto d’interesse del personale togato interno. Il ricorrente ha impugnato dinanzi al giudice amministrativo il decreto sindacale di conferimento delle funzioni, la determinazione di appello e, con motivi aggiunti, la delibera giuntale di ratifica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’ente. La questione decisiva è stabilire se gli atti con cui l’amministrazione delibera di impugnare una sentenza e conferisce il mandato difensionale appartengano alla giurisdizione amministrativa o a quella ordinaria.
Il Collegio rileva che tali atti sono adottati nell’esercizio del diritto di difesa che l’art. 24 Cost. attribuisce a tutti, incluse le persone giuridiche pubbliche, e qualifica come inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Non viene in questione, pertanto, una potestà autoritativa unilaterale, ma un diritto soggettivo pieno dell’ente, per di più costituzionalmente tutelato.
La circostanza che il ricorrente non sia un terzo estraneo assume rilievo centrale: egli è la controparte dell’amministrazione nel giudizio civile cui ineriscono gli atti impugnati. Non è dunque configurabile una posizione di interesse legittimo, con la conseguenza che, in applicazione dei criteri di riparto fissati dagli artt. 103 Cost. e 7 cod. proc. amm., la cognizione spetta al giudice ordinario.
Il Tribunale sottolinea inoltre che tutte le questioni relative alla proposizione dell’appello — inclusa l’assunzione della decisione di impugnare e il conferimento del mandato al difensore — rientrano nell’ampio concetto di difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che determina la nullità della procura, materia devoluta al giudice adito ai sensi dell’art. 350 cod. proc. civ. Le eventuali patologie degli atti dovranno essere sottoposte, nell’osservanza delle norme processuali civili, alla Corte d’appello innanzi alla quale pende il gravame.
Il ricorso integrato da motivi aggiunti è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Stante la peculiarità e novità della fattispecie, le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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