Ordine di demolizione reale, irrilevante l’estraneità del proprietario all’abuso (TAR Puglia n. 317 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli ordini di demolizione di costruzioni abusive hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell’occupante dell’immobile, applicandosi anche a carico di chi non ha commesso la violazione ma si trovi, al momento dell’irrogazione, in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell’ordine giuridico violato. Il proprietario incolpevole che voglia sottrarsi all’effetto sanzionatorio deve provare di aver intrapreso iniziative che, oltre a rendere palese la sua estraneità all’abuso, siano idonee a costringere il responsabile del ripristino. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto, né sussiste onere di comunicazione di avvio del procedimento innanzi a un procedimento vincolato all’accertamento delle violazioni edilizie.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il responsabile del settore edilizia del Comune ha ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un’abitazione e delle opere accessorie, ai sensi degli artt. 31, comma 2, e 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento richiamava il rapporto di sopralluogo della Polizia municipale.
Il Comune non si è costituito. In sede cautelare il TAR ha sospeso gli effetti dell’ordinanza con ordinanza n. 481 del 2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria per la recinzione. All’udienza pubblica il Collegio ha rilevato d’ufficio la possibile improcedibilità parziale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente all’ordine di demolizione della recinzione, essendo sopravvenuto il titolo edilizio in sanatoria. Per il resto il ricorso è respinto nel merito.
Sono infondate le censure sull’estraneità della ricorrente al fatto abusivo. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e la Adunanza Plenaria n. 16 del 2023: l’ordine di demolizione ha natura reale e prescinde dalla responsabilità del proprietario. Il proprietario incolpevole deve però dimostrare di aver attivato iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino. Nel caso concreto la ricorrente non ha provato alcuna azione concreta, oltre alla diffida, idonea a recuperare la disponibilità del bene.
Le doglianze sul difetto di istruttoria e di motivazione sono generiche e smentite dal rapporto di sopralluogo, richiamato per relationem. L’ingiunzione contiene la descrizione specifica delle opere e l’individuazione delle norme violate. Quanto all’affidamento, il Collegio ribadisce che non è tutelabile la conservazione di un illecito permanente e che il decorso del tempo rafforza il carattere abusivo dell’intervento, non potendosi dolersi del ritardo dell’Amministrazione nel ripristino della legalità.
Prive di pregio sono anche le censure procedimentali. Trattandosi di procedimento vincolato all’accertamento delle violazioni urbanistiche edilizie, non sussiste l’onere di comunicazione di avvio né di preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, non potendo l’apporto collaborativo del privato mutare l’esito del procedimento.
Le ulteriori contestazioni non incidono sull’illegittimità dell’ordinanza e potranno semmai rilevare avverso il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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