Il diritto al rimborso richiede la prova dell’esborso, non la sola fattura non quietanzata (Cass. civ. Sez. 2 n. 16939 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese sostenute per la rimozione di rifiuti eseguita da un terzo incaricato, non è sufficiente che il richiedente produca la fattura non quietanzata attestante la richiesta di pagamento proveniente dal terzo stesso. È, altresì, necessario che sia fornita la prova dell’effettivo esborso delle somme di cui si chiede la ripetizione, difettando la quale il diritto non può essere riconosciuto.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un’impresa edile per il rimborso delle spese sostenute tra il 2014 e il 2015 per la rimozione di rifiuti abbandonati da terzi in un sottopasso e nella strada di collegamento adiacente, attività che il proprietario del fondo avrebbe dovuto eseguire. L’impresa ingiunta proponeva opposizione, contestando la sussistenza a proprio carico dell’obbligo di rimozione, ma il Tribunale accoglieva l’opposizione, revocando il decreto per mancanza di prova dell’effettivo esborso.
La Corte d’appello di Milano, invece, accoglieva il gravame della concessionaria e, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva l’opposizione. Il giudice di secondo grado riteneva provato l’obbligo manutentivo dell’impresa, in qualità di proprietaria della strada di collegamento e di avente causa della ditta espropriata, e reputava irrilevante la mancata prova del pagamento alla società incaricata, essendo sufficiente la fattura emessa e l’accertata esecuzione degli interventi. L’impresa proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, riguardanti la successione dell’impresa nella posizione della ditta espropriata e la conseguente assunzione dell’onere manutentivo del tratto di strada coperto dal manufatto. Tali censure sono state dichiarate inammissibili, perché dirette a rivalutare una circostanza di fatto riconosciuta in sede di opposizione e già accertata nei precedenti gradi di giudizio, questione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il subentro nell’area limitrofa a quella espropriata, con l’assunzione dei relativi obblighi di natura reale, non è sindacabile in cassazione.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e l’applicazione della normativa speciale sulla rimozione dei rifiuti, sono stati rigettati. Quanto al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la richiesta monitoria riguardava sia le opere di pulizia sul sottopasso sia quelle sulla strada di collegamento, della quale la proprietà dell’impresa era rimasta incontestata sino al giudizio di legittimità. In relazione al quarto motivo, la Corte ha chiarito che la manutenzione della strada gravata da servitù di passaggio comprende anche la pulizia dai rifiuti, in ragione del vantaggio percepito dal proprietario del fondo servente per effetto dell’utilizzo del bene.
Il quinto motivo è stato invece accolto. La Corte ha escluso che il diritto al rimborso possa essere fondato sulla sola fattura emessa dalla ditta incaricata della rimozione, ancorché l’importo sia stato ritenuto congruo e la fattura stessa, quale dichiarazione di un terzo estraneo al giudizio, sia liberamente valutabile dal giudice. Difettando la dimostrazione dell’avvenuto saldo della fattura, pacificamente non quietanzata, manca il presupposto logico dell’azione di regresso: la prova dell’effettivo esborso sostenuto in favore del terzo, necessaria per la ripetizione delle somme anticipate.
La Corte ha quindi accolto il quinto motivo del ricorso, rigettato i restanti e cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.