Esigenze organiche generiche non bastano a negare l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis al poliziotto (TAR Lazio n. 11103 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, ancorché richiesto da appartenente alle Forze di Polizia, non può fondarsi su mere clausole di stile o su formule generiche. L’amministrazione, ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, ha l’obbligo di una effettiva e concreta ponderazione dei profili organizzativi coinvolti, esplicitando le specifiche esigenze organiche o di servizio che rendono il trasferimento non realizzabile. Il mero richiamo alla carenza di organico complessivo dell’ufficio o all’importanza strategica del servizio svolto dal dipendente, senza dar conto della situazione del ruolo e del reparto di effettiva assegnazione, integra un difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Un agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Roma, chiedeva l’assegnazione temporanea, ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, presso la sede di Matera per ricongiungersi al nucleo familiare e assistere i figli di tenera età. L’amministrazione rigettava l’istanza, richiamando la fondamentale importanza del servizio di controllo del territorio cui l’istante era adibito e la carenza di organico della Questura di Roma. Il dipendente impugnava il diniego, deducendo la genericità della motivazione e l’insufficiente ponderazione delle proprie esigenze familiari di rilievo costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, richiamato il quadro normativo, rammenta che l’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 tutela la genitorialità, mentre l’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017 consente alla Polizia di Stato di negare l’assegnazione «per motivate esigenze organiche o di servizio». La giurisprudenza, ivi citata, ha chiarito che tale regime non è uno svincolo dall’obbligo motivazionale, ma comporta un dovere di puntuale ponderazione degli interessi coinvolti e di indicazione delle specifiche ragioni ostative.
Il Collegio reputa il provvedimento impugnato non sorretto da una motivazione adeguata, perché si limita a richiami generici: l’importanza del servizio di controllo del territorio, la presenza di siti sensibili e la carenza complessiva di organico. L’amministrazione non ha dimostrato in che modo la temporanea assenza dell’agente avrebbe inciso sulla funzionalità del Commissariato di appartenenza, né ha allegato specifiche carenze nel ruolo dell’istante o l’impossibilità di adottare misure organizzative alternative.
La Corte sottolinea che la valutazione avrebbe dovuto essere tanto più rigorosa in quanto la Questura di Matera presentava carenze organiche, sicché l’accoglimento dell’istanza avrebbe potuto soddisfare anche l’interesse pubblico della sede di destinazione. La genericità dell’apparato motivazionale e la mancata istruttoria sulle effettive esigenze rendono, pertanto, illegittimo il diniego, con conseguente annullamento e obbligo per l’amministrazione di riprovvedere.
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Nota della Redazione
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