Discrezionalità tecnica e accesso ai test: il giudizio di inidoneità va motivato (Cons. Stato n. 7636 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni della Commissione concorsuale costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili nei limiti dell’attendibilità e della logicità, non della sola abnormità. Il giudizio di inidoneità psico-attitudinale, se redatto in forma generica e assertiva, privo di elementi specifici e non integrato dalla documentazione dei test, non consente al giudice un controllo effettivo. In tal caso il giudizio di inidoneità è viziato sotto il profilo logico e la valutazione deve essere ripetuta. Il principio del quod plerumque accidit impone al giudice di ricostruire ciò che è mediamente plausibile valorizzando gli elementi oggettivi e coerenti emersi in giudizio, ai sensi dell’art. 64 c.p.a. La divergenza tra valutazione concorsuale e accertamenti specialistici, in assenza di elementi nuovi e specifici, rende il diniego di idoneità difficilmente comprensibile e non adeguatamente giustificato.

Il Fatto

La candidata partecipava al concorso pubblico indetto il 29 gennaio 2020 per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato. Al termine della prova attitudinale la Commissione la dichiarava inidonea, avendo conseguito una media globale inferiore a quella minima di 12/20 prevista dal bando. La candidata impugnava dinanzi al TAR Lazio, deducendo istruttoria carente, travisamento dei fatti, eccesso di potere e difetto di motivazione, valorizzando il contrasto con gli esiti positivi dei test cognitivi e con una successiva perizia medica. Con motivi aggiunti impugnava poi la graduatoria definitiva.

Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo la valutazione della Commissione congruamente e adeguatamente motivata e i test pienamente rispettosi del bando, dell’art. 4 del d.m. n. 198 del 2003 e del d.m. n. 129 del 2005. La candidata proponeva appello, dolendosi anche per l’omessa integrazione del contraddittorio e per i vizi dei test somministrati in forma ridotta, mai prodotti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla premessa che le valutazioni della Commissione sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabili soltanto ove inattendibili o illogiche, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 596 del 2021. Registra poi l’esistenza di orientamenti non univoci: quello che considera i giudizi attitudinali irripetibili salvo abnormità (Cons. Stato, sez. IV, n. 2833 del 2021; Cons. Stato, sez. II, n. 3764 del 2021) e quello che, sulla scorta della storica Cons. Stato, sez. IV, n. 601 del 1999, ammette un controllo volto a verificare attendibilità e regole di formazione del giudizio.

Il Collegio ritiene di dover seguire il secondo indirizzo, con un corollario logico: se all’irripetibilità del giudizio si sommassero l’irrilevanza degli accertamenti medico-legali e l’impossibilità di accedere alla documentazione, il sindacato giurisdizionale risulterebbe solo apparente. Su questa base viene valorizzata la circostanza che la candidata si era rivolta a uno specialista neutro dell’ASL competente, oltre che a un neurologo della sanità pubblica.

Il punto decisivo è il rifiuto del Ministero di dare accesso ai test somministrati in sede concorsuale. Ciò ha impedito al Collegio ogni valutazione diretta dell’esito accertato dalla Commissione e ha privato l’appellante della possibilità di difendersi su un elemento centrale. In parallelo, i verbali che confermano l’inidoneità sono redatti in maniera del tutto generica e assertiva: l’unica motivazione richiama “aspetti di emozionabilità”, “accentuata emotività” e mancanza di fermezza, senza descrivere né documentare con strumenti oggettivi i profili rilevati.

L’analisi specialistica, pur collocandosi su un piano clinico e non attitudinale, ha puntualmente segnalato le contraddizioni tra l’esito concorsuale e le proprie valutazioni, escludendo gli aspetti di emotività e insicurezza. Il Collegio precisa che tali profili sono peraltro fisiologici in un contesto di stress concorsuale. La divergenza tra le due valutazioni, in assenza di elementi nuovi e specifici, risulta pertanto difficilmente comprensibile e non adeguatamente giustificata.

L’appello è quindi accolto, con annullamento del verbale del 28 giugno 2021 e, sul piano conformativo, necessità per il Ministero di procedere al riesame della candidata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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