Spese di lite ridotte sotto i minimi tariffari violano il decoro professionale (Cons. Stato n. 2187 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per principio generale, il criterio della soccombenza e non richiede ampia motivazione; un onere di specifica motivazione sorge quando il giudice si discosti da tale regola. Il potere discrezionale di quantificazione del compenso incontra il limite di non attribuire somme simboliche o abnormi, lesive del decoro professionale. La liquidazione che si collochi sotto i valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022, anche tenuto conto della riduzione di cui all’art. 4, comma 4, del medesimo decreto, e priva di giustificazione, merita correzione. Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la c.d. carta elettronica del docente, la Sezione conforma la liquidazione alla misura forfettaria di € 800,00 per il primo grado.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che le riconosceva il beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, con accredito sulla carta dell’importo complessivo di € 1.500,00 per gli anni scolastici richiesti. Non ottenuta l’esecuzione, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria.
Il TAR accoglieva il ricorso e assegnava al Ministero sessanta giorni per la costituzione della carta in favore della ricorrente, liquidando però le spese di lite in soli € 500,00. Avverso tale capo della sentenza l’interessata ha proposto appello, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la contrarietà della misura ai minimi tariffari, posti a tutela del decoro professionale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sul solo capo impugnato, relativo alla statuizione sulle spese del giudizio di ottemperanza. Richiamato l’art. 26 c.p.a. e l’art. 91 c.p.c. da esso richiamato, rileva che la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza e che, in tal caso, non è richiesta in sentenza un’ampia motivazione. Un onere motivazionale più specifico sussiste invece quando la regolazione prescinda da una vittoria in giudizio e risponda a esigenze differenti.
La sentenza appellata difetta di qualsiasi ragione posta a fondamento della liquidazione in € 500,00. Tale omissione viola la regola secondo cui il giudice gode sì di ampia discrezionalità, ma incontra i limiti di non poter condannare alle spese la parte vittoriosa e di non poter emettere statuizioni abnormi. Il Collegio richiama sul punto una consolidata giurisprudenza di Palazzo Spada, tra cui Cons. St., sez. V, 4 luglio 2024, n. 5947, e Cass. civ., sez. II, 13 dicembre 2023, n. 34842, che vieta l’attribuzione di somme simboliche.
Sul piano dei parametri, la Corte valorizza il parere della Sezione consultiva n. 2703 del 27 dicembre 2017, che aveva chiarito come le modifiche al D.M. n. 55 del 2014 mirassero a superare l’incertezza applicativa e a limitare il perimetro di discrezionalità del giudice, individuando soglie minime di riduzione. Ne deriva che la quantificazione operata dal primo giudice si pone sotto i valori tariffari del D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, anche considerando la riduzione dell’art. 4, comma 4, del medesimo decreto.
La misura appare dunque lesiva del decoro professionale e, nella sua immotivata esiguità, merita correzione. In accoglimento dell’appello, il Collegio riforma parzialmente la sentenza e liquida le spese del giudizio di ottemperanza in primo grado in € 800,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, somme distratte in favore dei procuratori antistatari. Liquida inoltre le spese del grado in € 300,00, in ragione del valore della controversia limitato alle spese legali del primo grado.
Nota della Redazione
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