L’archiviazione dell’istanza di autotutela è legittima se il quadro fattuale è incerto (Cons. Stato n. 8113 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
È legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione archivia l’istanza di autotutela relativa a un atto di regolarizzazione urbanistica quando gli elementi acquisiti in istruttoria sono discordanti e non consentono di riscontrare in modo diretto dichiarazioni incontrovertibilmente false. La sentenza penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione non contiene alcun accertamento, con efficacia di giudicato, della falsità della rappresentazione contestata. La valutazione comparativa tra interesse pubblico e affidamento del privato costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, insindacabile nel merito dal giudice amministrativo. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse può essere superata quando il ricorso risulti comunque infondato nel merito.
Il Fatto
Un immobile sito in Ponza, adibito in origine ad attività alberghiera, viene ceduto nel 2008 a una società, con esclusione del quarto piano, che resta al venditore. Su istanza di quest’ultimo, il Comune rilascia nel 2007 un’autorizzazione alla regolarizzazione urbanistica della destinazione d’uso di quella porzione, qualificata come abitativa. La società acquirente chiede più volte il riesame in autotutela dell’atto, sostenendo che la destinazione dichiarata fosse falsa.
Il Comune archivia l’istanza nel 2016. La società impugna l’archiviazione davanti al TAR Lazio, che dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, essendo nelle more intervenuto un provvedimento di autotutela poi annullato dal Consiglio di Stato. Propone appello la società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo in rito. Il giudice di primo grado aveva fondato l’improcedibilità sull’adozione, nel 2018, di un atto di autotutela sul medesimo bene, atto però annullato in sede giurisdizionale per violazione del termine dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, come novellato dalla l. n. 124 del 2015. Da quel giudicato discenderebbe l’impossibilità, per il Comune, di esercitare nuovamente il potere di autotutela.
Il Consiglio di Stato non si limita alla declaratoria in rito. Ritiene di dover affermare, «per ragioni di giustizia sostanziale», l’infondatezza nel merito del ricorso, anche a voler ritenere persistingente l’interesse dell’appellante. Il thema decidendum concerne la legittimità dell’archiviazione, non la fondatezza della pretesa sostanziale.
Quanto alle risultanze del giudizio penale, la Corte richiama il proprio precedente, che ha escluso che dalla sentenza di proscioglimento possa ricavarsi il preteso accertamento della falsa rappresentazione contestata. La prescrizione ha estinto i reati senza alcun accertamento di responsabilità.
Nel merito, gli elementi istruttori si rivelano discordanti. Da un lato militano la relazione del consulente della Procura, che descrive il piano come destinato ad albergo, e i titoli autorizzativi alberghieri. Dall’altro figurano i contratti di comodato, l’affitto d’azienda, il preliminare di vendita e il verbale dell’ufficiale giudiziario, che descrive l’immobile come abitazione. Tale incertezza è stata valorizzata dallo stesso provvedimento di archiviazione.
Il Collegio esclude quindi la sussistenza dei presupposti per l’autotutela e ritiene che la valutazione compiuta dall’amministrazione, avuto riguardo alla complessità della vicenda, costituisca espressione di discrezionalità che si sottrae al sindacato del giudice. Ne consegue la reiezione dell’appello, con compensazione integrale delle spese e conferma della sentenza impugnata. Sono respinte, per la complessità del quadro fattuale, le domande di lite temeraria ex art. 26, comma 2, c.p.a. e di condanna ex art. 96 c.p.c.
Nota della Redazione
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