Annullamento titolo edilizio non impone demolizione automatica dell’edificato (Cons. Stato n. 1210 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di un titolo edilizio per difetto di motivazione in ordine alla persistenza del vincolo urbanistico non equivale all’accertamento dell’insanabilità del manufatto né autorizza il Comune a ordinarne l’integrale demolizione. L’Amministrazione è tenuta a svolgere una rinnovata istruttoria sulla residua possibilità di realizzare l’opera viaria prevista dallo strumento urbanistico e sulla compatibilità delle dimensioni dell’edificato con la disciplina antisismica. Il provvedimento che desume dalla mancata dimostrazione di una circostanza la conseguenza opposta, mai affermata dal giudice, è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione. Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione all’esito della nuova valutazione.
Il Fatto
Il ricorrente realizza a Sant’Eufemia d’Aspromonte un edificio di tre piani fuori terra su un permesso di costruire rilasciato nel 2004. In sede di variante la Regione e il Comune contestano il calcolo dell’altezza massima, parametrata a una strada di progetto non ancora inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Il TAR Calabria annulla le note inibitorie con sentenza n. 978/2011, ritenendo sufficiente la previsione della strada nello strumento urbanistico generale.
Il Comune rilascia quindi il permesso in variante nel dicembre 2012. Su ricorso delle proprietarie confinanti il TAR lo annulla con la sentenza n. 333/2014, confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4162/2016: l’Amministrazione non aveva verificato la vigenza o la decadenza del vincolo relativo alla strada prevista. Un nuovo titolo, rilasciato nel luglio 2017, è dichiarato nullo dal TAR con la sentenza n. 132/2018 per la medesima omissione istruttoria. Il Comune adotta allora l’ordinanza di demolizione n. 1 del 3 febbraio 2022, ritenendo il manufatto radicalmente abusivo. Il TAR respinge il ricorso con la sentenza n. 192/2023 e il proprietario appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla contraddittorietà dell’ordinanza e sul difetto di istruttoria. Il nodo centrale è la realizzabilità della strada prevista: da essa dipende l’applicazione del D.M. 16 gennaio 1996 in materia di costruzioni in zone sismiche e, in via mediata, l’altezza massima consentita.
La Corte ricostruisce la sequenza delle pronunce. Il TAR n. 978/2011 aveva censurato l’atto inibitorio per la mancata considerazione della strada. Il TAR n. 333/2014 e il Cons. Stato n. 4162/2016 avevano annullato il titolo del 2012 perché il Comune non aveva valutato l’effettiva realizzabilità dell’opera viaria. Il TAR n. 132/2018 aveva dichiarato nullo il titolo del 2017 per difetto di motivazione sulla persistenza del vincolo.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra una pronuncia che accerta il vizio di motivazione su un presupposto e una che esclude in radice la sussistenza di quel presupposto. La sentenza n. 132/2018 si era limitata a censurare l’atto comunale per non aver accertato se il vincolo fosse ancora efficace: il giudice non ha mai affermato l’impossibilità di realizzare la strada né l’insanabilità del manufatto.
Il Comune ha invece letto quella pronuncia come definitivamente ostativa al rilascio di un titolo e ne ha tratto conclusioni afflittive, escludendo anche la fiscalizzazione ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 380 del 2001. Ha così desunto dalla mancata dimostrazione di una circostanza una conseguenza logica mai affermata da alcuno. La Corte rileva che alcune deduzioni dell’appellante — decadenza del piano P.E.E.P., inclusione della strada nel PRG vigente, qualificazione dell’area come zona bianca ai sensi del punto C3 del D.M. 1996 — avrebbero dovuto essere doverosamente esaminate.
Il provvedimento del 3 febbraio 2022 è pertanto annullato per difetto di istruttoria e di motivazione. L’accoglimento dei primi due motivi è assorbente rispetto al terzo, relativo alla scelta tra sanzione demolitoria e pecuniaria, subordinato all’accertamento dell’eventuale abusività parziale. La sentenza appellata è riformata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti comunali adottati all’esito della nuova valutazione. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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