Scatti stipendiali e prescrizione TFS decorrono dalla conoscenza del prospetto di liquidazione (Cons. Stato n. 2694 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio con il beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987 spetta anche al personale collocato in congedo a domanda. Il termine di prescrizione del relativo credito non decorre dalla data di cessazione dal servizio, ma dal momento in cui il destinatario è posto in condizione di conoscere la liquidazione, cioè dall’emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o dalla comunicazione del prospetto di liquidazione. Fino a quel momento il creditore non è in grado di far valere il proprio diritto. Il ritardo dell’amministrazione nella determinazione del quantum non può andare a danno del dipendente né essere sfruttato dal debitore. La questione, ormai cristallizzata, non richiede rimessione all’Adunanza plenaria.
Il Fatto
Un dipendente, collocato in congedo a domanda, ottiene dal TAR Lazio, con la sentenza n. 5981 del 2025, l’accertamento del diritto alla liquidazione dell’indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti ex art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987. Il primo giudice si uniforma all’orientamento prevalente, che estende il beneficio al personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia a ordinamento militare.
L’INPS appella e censura il capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di prescrizione, assumendo la decorrenza del termine dalla data di cessazione dal servizio. L’appellato resiste chiedendo il rigetto. La causa passa in decisione all’udienza del 19 marzo 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, rilevante ex art. 88 cod. proc. amm., sulla spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali anche in ipotesi di congedo a domanda: Cons. Stato, Sez. II, 26 aprile 2024, n. 3807, e le decisioni del 2023 e del 2024 citate nel provvedimento.
Sul secondo profilo, l’eccezione di prescrizione è dichiarata infondata. L’INPS sostiene che il termine decorra dalla cessazione dal servizio, ma a quella data il dipendente non era in grado di far valere il diritto, non essendo neppure a conoscenza del mancato riconoscimento dei sei scatti.
La Corte individua il dies a quo nella data di emanazione dell’ordinativo di pagamento del credito principale o, comunque, nella comunicazione del prospetto di liquidazione: solo allora il destinatario può rendersi conto dell’errore nella liquidazione del TFS. Nel caso di specie di tale comunicazione non vi è prova in atti. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 3807 del 2024 e le decisioni n. 2981 e n. 2827 del 2023, oltre a sez. VI, 28 ottobre 2025, n. 8344.
Il meccanismo è ricostruito in termini di effettiva cognizione del credito: è solo in quel momento che il creditore può valutare la correttezza della determinazione. Il tempo impiegato dall’amministrazione per definire il quantum non può andare a danno del dipendente, né sarebbe ragionevole consentire al debitore di beneficiare del proprio ritardo. La posizione è cristallizzata, sicché non vi è ragione di rimettere la questione all’Adunanza plenaria.
Applicando tale regola, la prescrizione quinquennale non è maturata: l’appellato è cessato dal servizio il 31 gennaio 2017 e ha percepito il TFS in due ratei, il primo con mandato di pagamento del 7 marzo 2019; il 7 marzo 2024 ha formalmente diffidato l’INPS al ricalcolo, con effetto interruttivo. L’appello è respinto, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell’appellante alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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