Controllo giudiziario positivo e obbligo di attualizzazione dell’interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 131 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Prefetto che adotta o conferma un’interdittiva antimafia dopo l’esito positivo del controllo giudiziario non può limitarsi ad affermare in via generale e astratta l’autonomia fra i due istituti. Il potere esercitato in sede di conferma ha fisionomia e contenuto distinti rispetto all’adozione originaria e impone una valutazione attualizzata del pericolo infiltrativo. La motivazione deve comparare il contesto ambientale di riferimento, rimasto immutato, con la comprovata capacità della singola impresa di operare senza condizionamenti esterni. Ove manchi tale ponderazione, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione. Resta ferma la competenza esclusiva del Prefetto, ma il quomodo dell’esercizio deve confrontarsi con le sopravvenienze favorevoli specificamente riferite all’impresa.
Il Fatto
Il titolare di una ditta individuale impugnava davanti al TAR Puglia due provvedimenti interdittivi del Prefetto, il primo dei quali confermato dal secondo, adottato dopo che il controllo giudiziario si era chiuso con esito positivo. Il TAR respingeva i ricorsi riuniti con la sentenza n. 369/2025, ritenendo irrilevante l’esito del controllo rispetto al giudizio di persistenza del pericolo di condizionamento.
La Sezione, in sede cautelare, ravvisava possibili profili di fondatezza dell’appello proprio sul tema dell’effettività della nuova valutazione rispetto all’informativa originaria, alla luce delle sopravvenienze. Il gravame giungeva quindi alla decisione definitiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue due piani. Quanto all’impugnazione dell’interdittiva originaria, l’appello è inammissibile per difetto di specifiche censure contro i capi della sentenza, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., e comunque infondato nel merito, perché le critiche generiche non superano gli argomenti del primo giudice.
Diverso esito riguarda la conferma della prima interdittiva e l’adozione della nuova. Qui emerge un argomento specifico: la mancata attualizzazione del giudizio nonostante la revoca del controllo giudiziario per esito positivo. Il provvedimento del 1° settembre 2023 si fondava su elementi in larga parte preesistenti e di natura parentale, solo indirettamente incidenti sulle dinamiche dell’impresa. Tali elementi possono legittimare un provvedimento originario, ma non bastano ad attualizzare la prognosi quando sia intervenuto un dato diretto e specifico di segno opposto.
Il TAR aveva argomentato che, acclarata la cointeressenza, l’ascesa criminale dei soggetti rendesse ragionevole il giudizio di presistenza del pericolo. La Sezione replica che il secondo provvedimento ha fisionomia e contenuto non coincidenti con quelli dell’adozione originaria, e che il Prefetto ha ritenuto ininfluente l’esito positivo del controllo solo in via generale ed astratta, senza alcun elemento riferito specificamente all’impresa.
Non è in discussione la competenza esclusiva del Prefetto, ma il quomodo del suo esercizio. Richiamando la sentenza n. 4912/2022 e la sentenza n. 5836/2025, il Collegio ribadisce che, a valle del controllo giudiziario, il Prefetto può individuare episodi e relazioni che depongono per la permanenza del rischio, purché ne dia compiuta e concludente evidenza e li ponderi con il percorso dell’imprenditore. A fronte di un quadro indiziante esteso e riferito soprattutto a legami indiretti, la circostanza specifica dell’impresa meritava una comparazione valutativa, qui mancata.
Il difetto motivazionale comporta l’accoglimento parziale dell’appello, con annullamento del provvedimento del 1° settembre 2023 e salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’autorità. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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