Piena disponibilità dell’interesse al ricorso e improcedibilità per sopravvenuta carenza (TAR Sicilia n. 2077 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. In tale evenienza il giudice non ha né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La definizione in rito e il peculiare sviluppo della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno agricolo nel territorio del Comune resistente, esponeva di aver realizzato un intervento edilizio consistente nell’ampliamento e nella delocalizzazione di un immobile rurale, sul quale il proprio dante causa aveva presentato domanda di condono edilizio nel 1995, rimasta priva di pronuncia. Ricevuta un’ingiunzione di demolizione, presentava istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo la doppia conformità dell’opera alle prescrizioni vigenti sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda.

Formatosi il silenzio rigetto sull’istanza, lo impugnava davanti al giudice amministrativo. Nelle more presentava una nuova domanda di sanatoria, cosicché il primo giudizio si concludeva con dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Decorsi inutilmente i termini anche sulla seconda istanza, proponeva il ricorso in esame, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione al rilascio del permesso di costruire ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con nota del 17 aprile 2025, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a seguito della presentazione di una ulteriore e diversa domanda di sanatoria fondata sul Regolamento comunale in materia di cessione di cubatura e trasferimento di volumetria, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. L’amministrazione resistente, con nota del giorno successivo, si è associata a tale richiesta.

Il Tribunale richiama il principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, in forza del quale la parte può dichiarare di rinunciare o di avere perduto ogni interesse alla pronuncia sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Il riferimento è, da ultimo, a Consiglio di Stato, sez. II, 12 aprile 2021, n. 2915.

Da tale premessa il Collegio fa discendere il limite dei poteri del giudice: questi non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ed è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Sul punto richiama T.A.R. Catania, sez. III, 22 gennaio 2024, n. 271 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 30 luglio 2021, n. 2587.

In applicazione di tali principi, il ricorso viene dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Quanto alle spese, il Collegio ne dispone l’integrale compensazione, tenuto conto del peculiare sviluppo della vicenda e della sua definizione in rito. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa e la Segreteria è incaricata dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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