Annullamento in autotutela dell’ingiunzione e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 2076 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., facendo venir meno ogni ragione del contenzioso. La parte che intenda contestare la permanenza dell’interesse a ricorrere deve allegare e provare l’adozione di un atto meramente confermativo del provvedimento annullato: la mera deduzione in udienza, priva del deposito del nuovo provvedimento, non consente al giudice di verificarne il contenuto e la riconducibilità alla categoria invocata. La compensazione delle spese per il peculiare sviluppo della vicenda non preclude la condanna dell’Amministrazione al rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno e di un piccolo fabbricato in territorio comunale, subiva nel 2011 un intervento di repressione di abusi edilizi con sequestro preventivo del cantiere. Nel 2015 gli veniva notificata un’ordinanza di demolizione e, nel 2015, veniva redatto un verbale di inottemperanza. Nel 2016 presentava richiesta di concessione edilizia in sanatoria. Nel 2017 la Corte di Appello dichiarava di non doversi procedere per il reato di costruzione abusiva e nel 2018 disponeva il dissequestro dell’immobile; il ricorrente comunicava quindi il ripristino dello stato dei luoghi.
Nel 2021 il Comune intimava il pagamento di euro 13.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380/01, sulla base di una determinazione dirigenziale mai notificatagli. Il ricorrente impugnava l’ordinanza di ingiunzione deducendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, la prescrizione quinquennale, il difetto di istruttoria in ordine all’istanza di sanatoria e l’illegittima determinazione della sanzione. Nel corso del giudizio il Comune annullava in autotutela l’ordinanza ingiunzione e chiedeva dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, riconosciuto che la notifica della determinazione presupposta era stata eseguita a un indirizzo non aggiornato, ha proceduto all’annullamento in autotutela della medesima ordinanza di ingiunzione. Da qui la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse alla decisione sul ricorso.
La difesa del ricorrente aveva sostenuto in udienza che, dopo l’annullamento in autotutela, il Comune avrebbe adottato un altro atto meramente confermativo del precedente. Il Tribunale reputa tale rilievo irrilevante, trattandosi di mera deduzione non supportata dal deposito dell’asserito provvedimento. Ne deriva l’impossibilità di verificarne il contenuto e, dunque, l’effettiva riconducibilità alla peculiare categoria degli atti meramente confermativi.
Il Collegio osserva, solo per completezza espositiva, che il Comune ha depositato copia della notifica, eseguita nel novembre 2024, dell’atto di irrogazione della sanzione pecuniaria, avverso il quale non risulta alcuna tempestiva e rituale impugnazione. Il dato conferma l’esaurimento dell’interesse del ricorrente rispetto all’ingiunzione annullata.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere segue dall’applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., avendo l’Amministrazione già annullato in autotutela il provvedimento impugnato. Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione in ragione del peculiare sviluppo della vicenda, ponendo però a carico del Comune il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
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