Nessun obbligo di provvedere sul dissenso tra Ministeri in materia di VIA (TAR Sardegna n. 158 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Consiglio dei Ministri, su deferimento del Presidente, dirime il dissenso tra amministrazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 costituisce atto di alta amministrazione a contenuto eventuale, espressione di ampia discrezionalità nella sintesi degli interessi pubblici coinvolti. Da tale natura non deriva alcun obbligo di provvedere entro un termine determinato, né in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri né in capo al Consiglio dei Ministri. Il ricorso avverso il silenzio è pertanto inammissibile. La posizione del privato resta tutelata, poiché gli esiti del procedimento di VIA, anche nella forma del contegno inerte del Ministero competente, sono sindacabili davanti al giudice amministrativo, che può vagliare le ragioni del contrasto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 11 gennaio 2021, istanza di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico di dieci turbine nei Comuni di Jerzu e Ulassai, per una potenza complessiva di 60 MW. La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC aveva espresso parere favorevole; il Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale PNRR aveva espresso parere negativo. Preso atto del contrasto, il MASE aveva rimesso la decisione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988.
Rimasta inerte la Presidenza del Consiglio nonostante le sollecitazioni, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni. La Presidenza si è costituita eccependo l’insussistenza di un obbligo a provvedere, qualificando il deferimento come atto di direzione della politica generale del Governo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia (sentenza TAR Sardegna n. 75/2025, motivazione condivisa anche ai sensi dell’art. 88 cod. proc. amm.) e ne ribadisce l’impianto. Gli atti adottati ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), legge n. 400/1988 hanno natura di atti di alta amministrazione: restano soggetti al sindacato giurisdizionale, ma si sostanziano in una valutazione complessiva degli interessi compresenti, funzionale all’unità dell’indirizzo politico-amministrativo.
Il dato letterale è decisivo. La norma prevede che il Presidente del Consiglio può deferire la questione al Consiglio dei Ministri, e non che debba farlo. Analogamente l’art. 7 d.l. n. 50/2022 qualifica come eventuali le deliberazioni adottate in ipotesi di progetto sottoposto a VIA statale. La giurisprudenza amministrativa richiamata (Cons. Stato n. 3203/2024 e n. 3112/2021) conferma che la disposizione delinea un potere di composizione dei conflitti, allocato al vertice dell’apparato amministrativo in ragione della sua collocazione istituzionale.
Da ciò il Tribunale trae la conseguenza che non è configurabile un obbligo di dirimere il contrasto entro un termine specifico. La fase deliberativa del Consiglio dei Ministri è eventuale e autonoma rispetto al procedimento che ha generato il contrasto. Restano su piani separati la sindacabilità dell’atto di alta amministrazione e l’esistenza dell’obbligo di provvedere: la prima non implica il secondo.
Il Collegio respinge le critiche della ricorrente. L’interesse del privato alla definizione della fase di armonizzazione resta sullo sfondo, perché quella fase coinvolge soltanto amministrazioni statali. Ciò non lo lascia privo di tutela: il MASE, preso atto del parere negativo del Ministero della Cultura, avrebbe dovuto concludere espressamente il procedimento in senso negativo, sindacabile ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., e resta comunque esperibile l’impugnazione del parere negativo che abbia determinato l’arresto del procedimento.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, non essendo configurabile un illegittimo comportamento inerte. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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