Ampliamento di media struttura di vendita e interesse a ricorrere del concorrente (TAR Sardegna n. 156 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente che impugni una variante urbanistica che consente l’ampliamento di una media struttura di vendita già esistente e regolarmente operante è tenuto a dimostrare, con indici di lesione sicuri e convincenti, il pregiudizio concreto all’avviamento della propria attività commerciale. La mera prospettazione generica di un danno economico non integra l’interesse a ricorrere. L’onere probatorio è tanto più rigoroso quando l’intervento contestato non consista nell’insediamento ex novo di un nuovo competitor, ma nel mero ingrandimento di un soggetto già presente sul mercato locale. L’impugnazione delle pregresse deliberazioni autorizzative, da cui l’ipotizzata lesione già deriverebbe, è tardiva e non sana il difetto probatorio.
Il Fatto
Tre società, esercenti attività di vendita in strutture commerciali ubicate nel territorio comunale e riconducibili a distinti marchi della grande distribuzione, impugnavano davanti al TAR Sardegna la delibera consiliare con cui era stata approvata una variante non sostanziale alla lottizzazione di zona. La variante consentiva alla controinteressata di ampliare la media struttura di vendita già gestita, con incremento della superficie e della volumetria, e disponeva la correlativa riduzione delle volumetrie destinate ad attività sportive, culturali e ricreative, oltre alla permuta di alcune aree con il Comune.
Le ricorrenti impugnavano, laddove necessario, anche le pregresse deliberazioni del 2011 con cui era stata assentita una prima variante al medesimo piano di lottizzazione, autorizzando la destinazione commerciale degli immobili. Con successivi motivi aggiunti estendevano l’impugnazione alla sopravvenuta delibera del 2024, recante un’ulteriore variante al piano urbanistico comunale e il conseguente ampliamento della struttura di vendita. Il Comune e la controinteressata eccepivano il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse a ricorrere. Il percorso argomentativo prende le mosse da una distinzione qualitativa: l’intervento contestato non crea una struttura commerciale nuova, ma amplia un esercizio già da tempo esistente e regolarmente operante, con l’aggiunta di volumetria ulteriore a una superficie di vendita già rilevante.
Sul piano della concorrenza, il Tribunale valorizza due elementi. Da un lato, la distanza tra le strutture, compresa tra poco più di un chilometro e mezzo e circa quattro chilometri. Dall’altro, e soprattutto, la circostanza che le strutture delle ricorrenti presentano a loro volta dimensioni significative, prossime al limite previsto per le medie strutture di vendita: l’ampliamento contestato finisce così per equiparare le dimensioni dell’esercizio della controinteressata a quelle delle ricorrenti, senza alterare in modo apprezzabile gli equilibri del bacino d’utenza.
Su queste basi il Collegio ritiene che le ricorrenti non abbiano fornito prova sufficiente del fatto che l’ampliamento possa concretamente danneggiare l’avviamento delle loro attività, omettendo di dimostrare la sussistenza dell’interesse ad agire. Richiama il consolidato orientamento secondo cui non basta prospettare latamente un pregiudizio, essendo necessario indicare sicuri e convincenti indici di lesione emergenti dalle caratteristiche del caso concreto (Cons. Stato, Sez. IV, n. 7052 del 2024).
Il Tribunale sottolinea come tale orientamento sia stato applicato anche a fattispecie analoghe, nelle quali la giurisprudenza ha escluso che l’ingresso di un nuovo competitor o l’insediamento ex novo di una struttura possano ravvisarsi nel mero trasferimento o ampliamento di un esercizio già presente, imponendo in tal caso una dimostrazione rigorosa delle ricadute negative (TAR Venezia, Sez. III, n. 784 del 2017; Cons. Stato, Sez. V, n. 6113 del 2012).
Né la lacuna probatoria può dirsi colmata dall’impugnazione delle deliberazioni del 2011: se la lesione dell’interesse commerciale derivasse già da quegli atti autorizzativi, la loro impugnazione sarebbe tardiva rispetto ai termini di decadenza decorrenti dalla pubblicazione. Ricorso e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.