Liquidazione coatta della cooperativa e onere di allegare i dati al Ministero (TAR Emilia-Romagna n. 168 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione coatta amministrativa delle società cooperative disposta ai sensi dell’art. 2545-terdecies cod. civ., il giudice amministrativo verifica la legittimità del provvedimento sulla base della istruttoria effettivamente svolta dall’Amministrazione e dei dati contabili acquisiti al procedimento. Lo stato di insolvenza può desumersi dalla persistenza di un patrimonio netto negativo e dall’impossibilità di far fronte alle obbligazioni esigibili entro l’esercizio, soprattutto quando la situazione critica si riproduca in una pluralità di esercizi. I documenti e gli elementi che la cooperativa non abbia trasmesso nel corso del procedimento non possono essere utilizzati in sede giurisdizionale per contestare la completezza dell’istruttoria. Il provvedimento è, pertanto, legittimo quando risulta adottato all’esito di un contraddittorio effettivo e di un accertamento puntuale dei presupposti.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società cooperativa sociale, impugnava il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico aveva disposto la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 2545-terdecies cod. civ., con contestuale nomina del commissario liquidatore, unitamente alla nota di trasmissione.

Deduceva la violazione e falsa applicazione del d.l. n. 95/2012 e della disciplina sulle cooperative, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria: l’insolvenza sarebbe stata desunta dal solo bilancio chiuso al 31.12.2019, senza esame del 2020 e senza accertare l’effettiva e irreversibile incapacità di onorare gli impegni. Il Ministero eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per mancata notifica alla Confederazione che aveva svolto la revisione e, nel merito, contestava le censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di rito, confermando quanto già delibato in sede cautelare in ordine all’infondatezza del ricorso. Il provvedimento impugnato risulta supportato da adeguata attività istruttoria e attesta un effettivo stato di insolvenza.

La ricostruzione dei fatti procedimentali è analitica. La cooperativa era stata sottoposta a revisione biennale dalla Confederazione di rappresentanza, che aveva concluso rinnovando la richiesta di liquidazione, avendo riscontrato una difficoltà finanziaria ed economica già presente negli esercizi precedenti. Il Ministero aveva comunicato l’avvio del procedimento richiamando un patrimonio netto negativo e l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni. Alle controdeduzioni della cooperativa, che prospettavano un aumento di capitale tramite soci sovventori, il Ministero aveva replicato rilevando che il bilancio al 31.12.2018 non recava la delibera di emissione delle quote, ma solo il mandato al consiglio di amministrazione alla raccolta fondi, e aveva chiesto la situazione patrimoniale aggiornata.

La Confederazione, con ulteriore verbale di revisione, aveva confermato la proposta di liquidazione, evidenziando il mancato adempimento degli impegni dichiarati, la persistenza del patrimonio netto e del capitale circolante netto negativi e l’impiego di soli due soci su quarantasette nella stagione estiva. Dall’ultimo bilancio depositato emergevano debiti superiori all’attivo circolante e un patrimonio netto negativo, dati confermati dalla nota integrativa e dal verbale assembleare di approvazione.

Quanto alla censura sull’omesso esame dell’esercizio 2020, il Collegio osserva che la difesa erariale aveva precisato, senza contestazione ai sensi dell’art. 64, comma 2, cod. proc. amm., che la cooperativa non aveva mai trasmesso quel documento al Ministero, il quale aveva potuto esaminare solo l’ultimo bilancio depositato nel Registro delle imprese. Anche gli ulteriori elementi allegati in giudizio, come il piano di rientro verso l’Erario, non possono essere valutati perché non trasmessi in sede procedimentale.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione dei giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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