Sciopero Polizia Locale differito dal Prefetto: improcedibile per carenza di interesse (TAR Lombardia n. 3441 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso l’ordinanza prefettizia che dispone il differimento di uno sciopero nei servizi pubblici essenziali è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, sia già trascorso il giorno in cui l’astensione programmata avrebbe dovuto essere effettuata. L’esaurimento degli effetti del provvedimento impugnato, non sospeso in via cautelare, priva il ricorrente di qualsiasi utilità concreta conseguibile dall’eventuale annullamento. Il giudizio non può quindi concludersi con l’esame nel merito delle censure, la cui fondatezza non arrecherebbe alcun vantaggio giuridicamente rilevante. La declaratoria di improcedibilità presuppone la verifica dell’attualità dell’interesse alla decisione, che costituisce condizione dell’azione.
Il Fatto
Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della Polizia Locale hanno proclamato uno sciopero per l’intera giornata del 7 aprile 2024, con contestuale blocco delle prestazioni straordinarie. Dopo la rimodulazione intervenuta a seguito dell’intervento della Commissione di Garanzia, l’astensione è stata confermata per l’intera giornata. Il tentativo di conciliazione del 2 aprile 2024, nel quale era stato chiesto il differimento in considerazione di una rilevante gara podistica prevista in città, non ha avuto effetto.
Con ordinanza del 4 aprile 2024, notificata in pari data, il Prefetto di Milano ha disposto il differimento ad altra data della proclamata astensione. Le organizzazioni sindacali hanno impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione dell’art. 40 della Costituzione, della legge n. 146 del 1990 e degli accordi di comparto, oltre all’eccesso di potere per carenza di presupposti e difetto di motivazione. Respinta inaudita altera parte l’istanza cautelare monocratica, i ricorrenti hanno rinunciato alla misura collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso. L’ordinanza prefettizia impugnata ha ormai esaurito i propri effetti, essendo ampiamente trascorso il giorno in cui lo sciopero avrebbe dovuto svolgersi. Il provvedimento non è stato sospeso dal Tribunale, che anzi aveva respinto l’istanza monocratica con decreto presidenziale.
Richiamando un consolidato orientamento, il TAR ricorda che la pronuncia giudiziaria risulta utile solo quando, nel riscontrare l’illegittimità dell’azione amministrativa, consenta la realizzazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, garantendo l’acquisizione o la conservazione di utilità giuridicamente rilevanti. Se l’interesse è già realizzato o non può più essere soddisfatto, il giudizio non può concludersi con l’esame nel merito delle censure.
Il Collegio richiama in proposito Consiglio di Stato, VI, n. 5914 del 2021, oltre a TAR Lombardia, Milano, IV, n. 1557 del 2022, T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 280 del 2022 e T.A.R. Lazio, Roma, I, n. 6956 del 2022. Da tali precedenti discende che la fondatezza delle doglianze non potrebbe comunque arrecare alcuna utilità concreta in capo ai ricorrenti, una volta consumatasi la funzione del provvedimento impugnato.
Su queste basi il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate tra le parti, in ragione delle peculiarità della controversia e del suo complessivo andamento.
Nota della Redazione
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