Esecuzione del giudicato e ottemperanza agli obblighi retributivi dell’ente pubblico (TAR Sicilia n. 3396 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato un ente pubblico al pagamento di somme retributive, accerta l’obbligo dell’amministrazione di adottare ogni atto necessario all’adempimento entro il termine fissato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, l’inerzia dell’ente legittima la nomina del commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro aveva condannato l’ente intimato al pagamento in suo favore di un importo mensile per il periodo indicato, oltre rivalutazione, interessi e spese di lite. L’ente non si è costituito in giudizio.

Nel corso del giudizio il Collegio ha rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità per non risultare la PEC di notifica inserita nei registri e per l’assenza di prova della notifica del titolo esecutivo. Il difensore ha poi depositato la prova della notifica all’indirizzo PEC dell’ente, la conferma dell’indirizzo da parte della Regione Siciliana e copia della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la ritualità della notifica del titolo esecutivo all’indirizzo PEC dell’ente, confermato dalla nota dell’Amministrazione regionale in riscontro all’istanza di accesso, e l’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal cancelliere del Tribunale di Ragusa il 15 settembre 2025.

Accertata la notifica, il TAR ha rilevato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro gli enti pubblici non economici. Tale termine è posto a garanzia della possibilità per l’amministrazione di provvedere spontaneamente prima dell’intervento giurisdizionale.

Nel caso di specie l’ente è rimasto inerte. Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario alla corresponsione delle somme dovute entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del competente Dipartimento regionale, con facoltà di delega, affinché si insedi e provveda, entro novanta giorni dalla formale richiesta della ricorrente, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza. Il Collegio precisa che il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, l’impegno, la liquidazione e il pagamento, nonché il reperimento materiale delle risorse.

Il TAR sottolinea che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario, ove necessario, è liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota spese entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico ai sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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