Il vicino non partecipa ai sopralluoghi ispettivi in materia edilizia (TAR Lombardia n. 129 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia hanno natura vincolata, sicché la loro illegittimità non può fondarsi sul mancato apporto partecipativo del privato denunziante, che non potrebbe comunque orientare l’esercizio del potere. Tra i diritti dei partecipanti al procedimento ex art. 10 della legge n. 241/1990 non rientra la partecipazione ai sopralluoghi ispettivi dell’Amministrazione. Il criterio della cd. vicinitas opera sul piano della legittimazione ad agire avverso i titoli edilizi, non su quello della partecipazione al procedimento di repressione degli abusi. Gli abusi edilizi vanno valutati unitariamente e non atomisticamente, e il verbale di sopralluogo degli agenti costituisce atto pubblico fidefacente fino a querela di falso, mentre la perizia di parte non ha efficacia probatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area ricadente nel Villaggio Dante Alighieri di Padenghe sul Garda, segnalava nel giugno 2020 la presenza di abusi edilizi in relazione all’immobile insistente su una particella vicina, chiedendo l’ispezione dei luoghi e la partecipazione del proprio tecnico. Il Comune negava la partecipazione al sopralluogo e, all’esito della verifica del 27 gennaio 2021, escludeva la sussistenza degli abusi segnalati. Con provvedimento del 4 marzo 2021 chiudeva quindi il procedimento senza applicare sanzioni.
Il ricorrente impugnava la chiusura e i preavvisi di rigetto, deducendo la lesione dei diritti partecipativi in presenza di un rapporto di vicinitas e contestando nel merito le conclusioni dell’Amministrazione su muri di sostegno, rinterro e piscina, muro di confine, massi ciclopici e servitù tra fondi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo sul piano sostanzialistico: essendo il potere di vigilanza vincolato, il mancato apporto partecipativo del denunziante sarebbe inutile e non può fondare l’illegittimità del provvedimento. L’art. 10 della legge n. 241/1990 non contempla la partecipazione ai sopralluoghi ispettivi, riservati all’attività di vigilanza dell’Amministrazione. Il richiamo alla vicinitas è inconferente, perché quel criterio fonda la legittimazione ad agire nel diverso caso di impugnazione dei titoli edilizi.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale richiama il principio della valutazione unitaria e non atomistica degli abusi, secondo Consiglio di Stato sez. VII, 2 aprile 2024, n. 2990. L’accertamento dei luoghi, supportato da fotografie richiamate nel provvedimento, è assistito dalla efficacia fidefacente del verbale di sopralluogo, atto pubblico ex art. 2700 cod. civ. fino a querela di falso, secondo Consiglio di Stato sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8811; la perizia di parte non è mezzo di prova. L’istanza istruttoria è quindi respinta, perché si controverte della sola qualificazione giuridica delle trasformazioni già accertate.
Nel merito, la presenza del muro di sostegno risulta dalla pratica edilizia CE 24-2000 e dagli atti della variante alla concessione CEB n. 65/97, con stabilità confermata dalla relazione tecnica del 2 luglio 2019: nessuna carenza istruttoria. La piscina è stata realizzata sulla base della pratica CE 24-2000, con quota d’imposta corrispondente al progetto autorizzato, e la difformità dei riporti di terra resta indimostrabile per assenza di planimetrie quotate. Ne deriva l’infondatezza della censura derivata sulla piscina stessa.
Il muro di confine in corrispondenza della piscina risulta parimenti dalla pratica edilizia richiamata. I massi ciclopici, per dimensioni e posizione, assolvono mera funzione di contenimento del terrapieno e costituiscono modalità di sistemazione del terreno pertinenziale, con corretto giudizio di irrilevanza urbanistica. Il muro verso la proprietà confinante è collocato a distanza superiore a tre metri, come da titoli; il mancato rispetto della servitù prediale di altezza attiene ai rapporti privatistici e resta irrilevante sul piano urbanistico, valutandosi la legittimità dell’intervento solo in relazione all’interesse pubblico.
Il ricorso è integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in favore dell’Amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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