Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e spese distratte al difensore (TAR Lombardia n. 275 del 28.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente può azionare esclusivamente il titolo giudiziale di cui è titolare. La condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza da eseguire, se pronunciata con distrazione in favore del procuratore antistatario, non è quindi reclamabile dal solo assistito, che non vanta alcun diritto su quella voce. Il procuratore distrattario è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione della parte. La relativa richiesta proposta dal ricorrente nel giudizio di ottemperanza è inammissibile, mentre resta azionabile la sorte capitale accertata dal giudice del lavoro.

Il Fatto

La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata l’08.03.2024 che le riconosce il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione a metterla a disposizione. La stessa sentenza condanna l’amministrazione a rimborsare le spese di lite, liquidate in euro 721,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Notificato il titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendoci stata impugnazione, la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 09.08.2024, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto dell’azione. Il ricorso è fondato perché la pretesa è adeguatamente documentata e, a fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato.

Su questa base il Tribunale condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza, per la sorte capitale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvederà entro i successivi sessanta giorni un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di valutazione, o in un dirigente o funzionario delegato. Il commissario adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Il Collegio precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso in favore del commissario.

La questione più delicata riguarda le spese del giudizio presupposto. La richiesta di pagamento delle spese liquidate nella sentenza azionata, con distrazione in favore del procuratore, non è ammissibile nell’odierno giudizio di ottemperanza. Il Tribunale argomenta che in questo giudizio è ricorrente esclusivamente la parte e non anche il procuratore, il quale è titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. La voce delle spese del titolo resta dunque estranea all’oggetto dell’azione esperita.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali al 15% e onere del contributo unificato ove dovuto. Il dispositivo dichiara l’inottemperanza del giudicato, nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia e condanna l’amministrazione alla rifusione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *