Condanna per reati ostativi e diniego del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 3785 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per uno dei reati richiamati dall’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen. è automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno ordinario, ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, e integra una presunzione legale di pericolosità sociale che non richiede autonoma valutazione del caso concreto. Tale automatismo non è irragionevole, ove i reati offendano direttamente la persona umana e la presunzione risponda a dati di esperienza generalizzati. La sospensione condizionale della pena, l’estinzione del reato e l’affidamento in prova ai servizi sociali non fanno venir meno la commissione del reato e non inficiano la prognosi di pericolosità. La sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023 riguarda i reati di cui all’art. 381 cod. proc. pen. e non si estende alle fattispecie dell’art. 380. La natura vincolata del provvedimento rende infondate le censure di violazione delle garanzie partecipative.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero extracomunitario, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Il Questore la respingeva con decreto del 31 agosto 2017, notificato nell’aprile 2019, rilevando una condanna del Tribunale di Teramo dell’11 novembre 2016 per lesioni, violenza privata ed estorsione, con pena di anni tre e mesi sette di reclusione e multa.
Lo straniero impugnava il diniego davanti al TAR Abruzzo, lamentando il carattere automatico del provvedimento e la mancata valutazione dell’inserimento sociale e lavorativo, oltre alla violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo la condanna di per sé ostativa ed escludendo i legami familiari sul territorio. Proposto appello, il Consiglio di Stato ha confermato il diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dei reati accertati: lesioni, violenza privata e tentata estorsione rientrano nel novero dell’art. 380, commi 1 e 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998. Da qui la conseguenza dell’automatismo preclusivo, che la giurisprudenza di sezione ha già riconosciuto indenne da rilievi di legittimità costituzionale.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto con la Corte costituzionale n. 88 del 2023. L’appellante ne invocava l’estensione, ma il Consiglio di Stato chiarisce che quella pronuncia concerne i reati dell’art. 381 cod. proc. pen., non quelli dell’art. 380, e ribadisce l’ampia discrezionalità del legislatore in materia di ingresso e soggiorno. La Consulta stessa ha ammesso che il legislatore possa prevedere casi di diniego automatico, purché il bilanciamento tra sicurezza e diritti dello straniero sia ragionevole e proporzionato.
La Corte verifica allora la tenuta della presunzione nel caso concreto. I fatti accertati — il pestaggio di un connazionale in condizione di irregolarità, la violenza per costringerlo a versare somme e a firmare documenti — dimostrano che non è agevole ipotizzare un accadimento contrario alla generalizzazione. La presunzione si conferma ragionevole, e la valutazione di pericolosità non è smentita dal successivo affidamento in prova ai servizi sociali, che è posterius rispetto al fatto e attiene alle modalità esecutive della pena.
Quanto ai legami familiari, l’art. 5 d.lgs. n. 286/1998 opera solo per lo straniero che ha esercitato il ricongiungimento familiare, condizione estranea all’appellante, che ha mantenuto la famiglia nello Stato di origine. La Corte esclude che il rispetto della vita familiare possa reputarsi aprioristicamente prevalente, quale diritto tiranno, e richiama il costante orientamento sul punto. Infine, la natura vincolata del provvedimento rende irrilevanti gli elementi che lo straniero avrebbe potuto rappresentare in sede procedimentale, con conseguente infondatezza delle censure sugli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza