Budget sanitario e cataratta: inammissibile il ricorso senza impugnazione del tetto (TAR Sicilia n. 2038 del 31.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La struttura sanitaria privata accreditata che chieda in via giudiziale l’incremento del budget assegnato per una specifica attività specialistica non può ottenere tutela se non impugna gli atti di determinazione del budget delle annualità considerate e i decreti assessoriali che fissano i tetti di spesa e i criteri di riparto. La determinazione degli aggregati provinciali e dei budget costituisce attività vincolata, attuativa degli atti presupposti di programmazione regionale, il cui contenuto è altamente discrezionale e censurabile solo per macroscopica illogicità. Il ricorso che investa soltanto le note di diniego è inammissibile per carenza originaria di interesse, perché l’eventuale annullamento non potrebbe incidere su budget ormai consolidatisi. La correzione migliorativa del budget di un singolo soggetto si riflette negativamente sugli altri soggetti ripartitori, titolari di interesse diretto e contrario.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno studio medico oculistico accreditato con il Servizio sanitario regionale per l’attività specialistica ambulatoriale e per la chirurgia della cataratta nella provincia di Siracusa. Con istanza del 20 giugno 2018 chiedeva all’Azienda sanitaria provinciale l’autonoma contrattualizzazione degli interventi sul cristallino per il biennio 2018-2019, sostenendo che la disciplina assessoriale imponesse un budget dedicato ulteriore rispetto a quello dell’attività “a visita”.
Formatosi il silenzio dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso avverso l’inerzia, dichiarato poi improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nelle more l’Azienda riscontrava l’istanza con le note in epigrafe, che esprimevano un giudizio di inopportunità della richiesta e confermavano il diniego per entrambe le annualità. Contro tali note insorgeva la società con il ricorso definito dalla sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’Azienda e dichiara il ricorso inammissibile. La domanda mira a conseguire per via giudiziale un aumento del budget per le annualità 2018 e 2019. Rispetto a un simile esito, le vie percorribili erano due: impugnare a monte il provvedimento di attribuzione del budget della singola annualità, oppure contestare a valle la distribuzione delle economie riutilizzate per gli aggregati dedicati alla specialistica, secondo i decreti assessoriali di fissazione del budget richiamati nel ricorso.
Nessuna delle due strade è stata seguita. La società non ha impugnato alcun atto di determinazione del budget, né gli atti presupposti regionali, e nulla ha contestato in ordine all’incremento di € 20.000,00 riconosciuto dall’Azienda in ragione del fabbisogno rilevato nel 2016. Il Collegio richiama il principio di non contestazione codificato dall’art. 64, comma 2, c.p.a. e dall’art. 115 c.p.c., precisando che esso opera sui fatti e non sulle qualificazioni giuridiche, con richiamo a Cons. Stato, Ad. plen. n. 4 del 2018 e a Cons. Stato, sez. V, n. 3462 del 2015, nonché a C.G.A.R.S., sez. giur., 16 gennaio 2024, n. 9.
Il ragionamento centrale è di sistema. Le strutture che erogano assistenza a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito negli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, determinato in base alle funzioni e alle attività svolte (art. 8-sexies). I tetti provinciali sono fissati annualmente dall’Assessorato regionale in base alle risorse disponibili e al fabbisogno rilevato (art. 25, commi 3 e 4, l.r. n. 5/2009). Fissato il budget, è ammessa solo una ridistribuzione ex post delle economie.
Da qui la conseguenza sull’interesse. La risorsa è determinata e non incrementabile, interamente ripartita fra le strutture accreditate: ogni correzione migliorativa per un soggetto si riflette negativamente sugli altri, titolari di interesse diretto, concreto e contrario (richiamati Cons. Stato, sez. II, 8 febbraio 2021, n. 1177 e TAR Palermo, sez. I, 23 luglio 2021, n. 2316). La programmazione dei tetti è autoritativa e altamente discrezionale, censurabile solo per macroscopica illogicità, con la spesa pubblica quale limite invalicabile (Cons. Stato, sez. III, 7 dicembre 2021, n. 8161; TAR Palermo, sez. I, 19 febbraio 2024, n. 627). Poiché i budget 2018 e 2019 erano già inoppugnabili, l’annullamento delle note non potrebbe incidere su di essi: il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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